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LEGGE 2 maggio 1983, n. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  22-5-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della città di Ancona, è assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985.
La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi.
Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.
Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:
a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;
b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attività produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;
c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare;
d) realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona, da affidarsi anche in concessione;
e) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate;
f) realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla città;
g) determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti;
h) adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle, opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana;
i) ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona.