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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 968

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1981)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal:  15-1-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Indennizzi e contributi per danni di guerra


Limiti territoriali della legge ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono concessi, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di cose mobili o immobili in dipendenza di un fatto di guerra.
L'indennizzo o il contributo vengono concessi per i danni verificatisi nel territorio dello Stato e nel Territorio Libero di Trieste, nelle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa già sottoposti alla sovranità italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania.
Per i danni verificatisi in territorio estero, l'indennizzo o il contributo sono concessi limitatamente ai casi e alle condizioni previsti dall'art. 52.
Per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, alle navi, ai galleggianti ed ai relativi carichi ammessi ai benefici della presente legge, questi sono concessi qualunque sia la località in cui i danni si sono verificati.