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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 8

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
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Testo in vigore dal:  27-1-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità determinate, in molte località del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonché di adottare immediati interventi in favore delle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e provvedimenti relativi ad altre calamità naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.
2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonché a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.
3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.