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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1986, n. 318

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1986, n. 488 (in G.U. 18/08/1986, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  2-7-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Bilancio
1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi.
Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.