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DECRETO-LEGGE 17 marzo 1980, n. 68

Disposizioni sui consumi energetici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1980, n. 178 (in G.U. 17/05/1980, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1998)
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  23-10-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i decreti-legge 14 settembre 1979, n. 438, 12 novembre 1979, n. 574 e 11 gennaio 1980, n. 5, recanti modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi e norme sui consumi energetici;
Permanendo la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per il contenimento dei consumi energetici, contestualmente regolando gli effetti della previgente disciplina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Al fine di realizzare, nella stagione invernale 1979-80, una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E1 a E7, è disciplinato dal presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;
b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;
c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E2 ed E5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliere dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.
Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici. (2) (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 gennaio 1981, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1981, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 1981 si applica la disciplina contenuta negli articoli da 1 a 7, nonché nell'art. 11 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito in legge 16 maggio 1980, n. 178".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1981, n. 775 ha disposto (con l'art. unico) che l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo, è prorogata fino al 15 aprile 1982.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 21 ottobre 1982, n. 770, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1982, n. 924, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che è prorogata al 15 aprile 1983 l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo.