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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1985, n. 8

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1985, n. 103 (in G.U. 29/03/1985, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  30-3-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correttezza dei rapporti gestionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:
"Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati - anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie - a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il
((personale in servizio e in quiescenza delle))
unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dello accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.
Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984".
2. La lettera a) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:
"a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il
((personale in servizio e in quiescenza delle))
unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri".