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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1990, n. 43

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/03/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1990)
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vigente al 23/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-3-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13 e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale degli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, 16 ottobre 1979, n. 509, 22 dicembre 1979, n. 768, 25 giugno 1983, n. 346, 8 maggio 1987, n. 267 e 17 settembre 1987, n. 494, recanti disposizioni risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi sindacali per il personale degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale richiesto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1988, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67 e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera C), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 1989, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto degli enti pubblici non economici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, definita in data 2 agosto 1989 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'art. 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988 e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto, CGIL-Funzione pubblica - Parastato, CISL-Funzione pubblica Parastato, UIL-DEP, CISAL-FIALP, CIDA-Funzione pubblica - Parastato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CISAL, CIDA, CONFSAL, CONFEDIR;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1989, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione del regolamento sulla base della ipotesi di accordo sottoscritto in data 2 agosto 1989 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1

Area di applicazione e durata
1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente degli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, compresi quelli soggetti a processi di soppressione, scorporo o riforma, salvo che per essi sia individuato un comparto di contrattazione diverso da quello di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1› luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1, lettera e), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
Il D.P.R. n. 68/1986, concernente determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5, della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986.