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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1962, n. 947

Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il Governo ad emanare decreti aventi valore di legge per integrare e modificare le norme legislative vigenti, in materia di Consorzi di bonifica;
Sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'ultimo comma del citato art. 31;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

Sistema di votazione


I Consorzi di bonifica sono amministrati da un Consiglio di delegati eletto dall'assemblea dei consorziati.
Fanno parte dell'assemblea i proprietari consorziati che risultino iscritti nel catasto consortile; godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.
Hanno diritto a un voto tutti coloro che pagano un contributo annuo pari al contributo minimo stabilito ai norma di statuto. Tale minimo deve essere fissato nei singoli statuti consortili in guisa da assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi dei piccoli proprietari.
Hanno del pari diritto ad un voto gruppi formati da proprietari consorziati, iscritti a ruolo per un contributo inferiore al minimo stabilito, sempre che la somma dei contributi di coloro che partecipano al gruppo raggiunga, il minimo richiesto. Il diritto di voto viene esercitato mediante delega conferita ad uno di essi.
Il numero dei voti, da attribuire a ciascun proprietario consorziato, si determina secondo le modalità di cui ai seguenti commi:
1) con sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per il quale è iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto,
2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nell'annessa tabella A.
Il sistema proporzionale, di cui al numero 1) del precedente comma si applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati, singoli ed associati, che siano iscritti a ruolo per un contribuito annuo non superiore a quello risultante a carico del proprietario di piccola azienda, rientrante nella categoria di cui alla lettera b) dell'art. 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo per maggior contributo.
Il sistema decrescente, di cui al n. 2) del precedente quinto comma, si applica nei confronti di tutti gli altri consorziati.
L'individuazione della ditta per la quale ricorrano i requisiti di cui al precedente sesto comma è effettuata con deliberazione del Consiglio dei delegati, approvata dal competente ispettore agrario compartimentale.
In nessun caso il numero dei voti spettanti alla singola ditta consorziata può superare il 5% del totale dei voti risultanti dalla lista degli aventi diritto al voto.
Qualora dalla ripartizione dei voti, effettuata in base alle norme che precedono, risulti che i proprietari consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della contribuenza totale non raggiungano il 40% del totale dei voti, i voti attribuiti ai singoli proprietari consorziati che votano con il sistema decrescente sono ridotti in base a percentuale uniforme fino ad assicurare al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo per minori contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale del 40% del totale dei voti.
Ai fini del computo del numero dei voti spettanti ai sensi del presente articolo, le frazioni di voto, dopo il primo si arrotondano in più o in meno, all'unità più vicina.
I Consorzi di bonifica, i cui statuti rechino norme meno favorevoli ai piccoli proprietari debbono conformare gli statuti stessi alle disposizioni che precedono, nei termini indicati nel successivo art. 3.