stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 69

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  7-7-2017
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante "Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e Aeronautica";
Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante "Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza";
Vista la legge 3 maggio 1971, n. 320, recante "Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza";
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza";
Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, recante "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del Comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio";
Vista la legge 27 dicembre 1994, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisito il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio 2001 e del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali è riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto.
3. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni.
4. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza più anziano in ruolo, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità, se il primo ricopre la carica di Comandante generale, assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:
a) è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;
b) sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attività di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico amministrativa, svolgendo, altresì, attività propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività dei comandi del Corpo.
b-bis) rimane in carica per un periodo pari
((a due anni))
, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. (6)
((
4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facoltà, per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità.
))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)

La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal comma 3 dell'art. 1, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.