DECRETO 29 luglio 2010 , n. 268

Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere. (11G0034)

 Vigente al: 8-5-2024  

 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3,  e
4 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della  direttiva  2005/36/CE,  relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Considerate le competenze  attribuite  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera e), del decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206  al
Ministero della salute; 
  Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206,  il  quale  prevede,  in  caso  di  differenze
sostanziali, la possibilita' che il prestatore di servizi occasionali
e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento  di  una
specifica prova attitudinale; 
  Visto l'articolo 22 del predetto  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206,  il  quale,  in  presenza  di  determinate  condizioni,
subordina  il  riconoscimento  del  titolo  professionale  abilitante
all'esercizio di un'attivita' professionale conseguito in  uno  Stato
membro dell'Unione europea, al compimento di una misura  compensativa
consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in
un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni; 
  Visto, altresi', l'articolo  23,  comma  3,  del  predetto  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  il  quale  stabilisce  che  le
Autorita' competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono
un elenco  delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra  la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta  dal
richiedente, non  sono  contemplate  dai  titoli  di  formazione  del
richiedente; 
  Considerata, secondo quanto previsto all'articolo 24  del  predetto
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di  definire,
con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento  alle  singole
professioni, le procedure necessarie per assicurare  lo  svolgimento,
la  conclusione,  l'esecuzione  e   la   valutazione   delle   misure
compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206; 
  Visto l'articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del  2007,  n.
206,  il  quale  demanda  ad  apposito   decreto   ministeriale   non
regolamentare la  determinazione  degli  oneri  aggiuntivi  derivanti
dall'attuazione delle misure previste dagli  articoli  11  e  23  del
decreto medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, -  serie
generale -  concernente  la  determinazione  degli  oneri  aggiuntivi
derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli  11  e
23 del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  ai  fini  del
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto l'articolo 60, comma 3, del decreto  legislativo  9  novembre
2007,  n.  206,  che  stabilisce  che  il  riferimento   ai   decreti
legislativi 27 gennaio  1992,  n.  115  e  2  maggio  1994,  n.  319,
contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del
decreto legislativo n. 206 del 2007,  fermo  restando  l'attribuzione
all'autorita'  competente  di  cui   all'articolo   5   del   decreto
legislativo medesimo della scelta dell'eventuale misura  compensativa
da applicare al richiedente; 
  Ritenuto di definire, con riferimento alle  professioni  di  medico
chirurgo,  medico  specialista,   medico   veterinario,   farmacista,
odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico  sanitario  di  radiologia
medica, infermiere, le procedure relative all'esecuzione delle misure
compensative, ai sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206; 
  Sentite le Federazioni degli Ordini  e  Collegi  delle  professioni
sanitarie  dei   medici   chirurghi,   medici   specialisti,   medici
veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi,  ostetriche,  tecnici
sanitari di radiologia medica, infermieri; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400; 
  Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  14
dicembre 2009; 
  Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010
di comunicazione al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; 
  Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio  2010  con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica  il  nulla
osta all'ulteriore corso; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre  2007,
n. 206; 
    b) «richiedente» il cittadino comunitario che  domanda,  ai  fini
dell'esercizio, in Italia,  delle  professioni  di  medico  chirurgo,
medico  specialista,  medico  veterinario,  farmacista,  odontoiatra,
psicologo,  ostetrica,  tecnico  sanitario  di   radiologia   medica,
infermiere, il  riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dallo  Stato
membro di origine attestante  una  formazione  professionale  al  cui
possesso la legislazione del medesimo  Stato  subordina  l'accesso  o
l'esercizio della professione; 
    c) «Conferenza dei servizi» la  Conferenza  dei  servizi  di  cui
all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo  9  novembre  2007,
indetta  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  per  la
valutazione dei titoli professionali. 
    d) «Ministero» il Ministero della salute. 
                               Art. 2 
 
 
                        Avvio delle procedure 
 
  1. Il richiedente trasmette al Ministero - Direzione generale delle
risorse umane e delle professioni sanitarie la domanda  in  bollo  di
riconoscimento  del  titolo  di  formazione  professionale  sanitaria
conseguito in un Paese membro dell'Unione europea e la  dichiarazione
di  prestazione  di  servizi  occasionale   e   temporanea   di   cui
all'articolo 10 del decreto legislativo. 
  2. Alla stessa Direzione generale e' trasmessa la domanda in  bollo
di riconoscimento relativa ai titoli professionali sanitari di cui al
comma 1 conseguito in ambito non comunitario, nei  casi  disciplinati
dall'articolo 49 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, alle quali sono applicabili le disposizioni  del
presente decreto per effetto dell'articolo 60, comma 3,  del  decreto
legislativo. 
                               Art. 3 
 
 
           Procedura amministrativa per il riconoscimento 
                   delle qualifiche professionali 
 
  1. Il Ministero - Direzione generale delle risorse  umane  e  delle
professioni  sanitarie  procede  all'istruttoria  delle  domande   di
riconoscimento nei casi di cui  al  precedente  articolo  2,  secondo
quanto stabilito nell'articolo 16 del decreto legislativo,  indicendo
apposita Conferenza dei servizi. 
  2. La Conferenza valuta ciascuna istanza di  riconoscimento,  fatti
salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui  al  comma  5
dello stesso articolo 16, ed  esprime  parere  motivato,  sentito  un
rappresentate  nazionale   dell'Ordine   o   Collegio   professionale
interessato, redigendo apposito verbale. 
  3. Il riconoscimento  del  titolo  professionale  e'  disposto  con
decreto dirigenziale, che  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  4. La Direzione generale delle risorse umane  e  delle  professioni
sanitarie,  nei  casi  in  cui  il  riconoscimento  del  titolo,   in
conformita' al parere  espresso  dalla  Conferenza  dei  servizi,  e'
subordinato  al  superamento  delle  misure   compensative   di   cui
all'articolo 22 del decreto legislativo, consistenti,  a  scelta  del
richiedente,  in  una  prova  attitudinale  o  in  un  tirocinio   di
adattamento non superiore a tre anni, adotta il decreto  dirigenziale
di determinazione  delle  misure  compensative.  Copia  del  predetto
decreto  e'  trasmessa  al  richiedente  ai  fini  dell'avvio   delle
procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento. 
  5. Il decreto di riconoscimento e' rilasciato solo  a  seguito  del
superamento della prova attitudinale o del tirocinio. 
                               Art. 4 
 
 
           Oggetto e svolgimento della prova attitudinale 
 
  1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze, le competenze e le abilita'  necessarie  per  l'esercizio
della professione. 
  2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica
e orale ovvero in una prova orale, da svolgersi in lingua italiana. 
  3. La  prova  attitudinale  verte  sulle  materie  individuate  nel
decreto dirigenziale di cui al precedente articolo 3,  comma  4,  tra
quelle costituenti l'ordinamento  didattico  vigente  concernente  la
professione sanitaria  di  riferimento,  le  quali,  sulla  base  del
confronto tra la formazione  richiesta  sul  territorio  nazionale  e
quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli  di
formazione  del  richiedente  e  la  cui  conoscenza  e'   condizione
essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione. 
  4. La prova scritta  consiste  in  un  questionario  di  domande  a
risposta multipla. 
  5. La prova pratica consiste in una dimostrazione di  competenze  e
abilita' inerenti l'esercizio  della  professione,  riferite  a  casi
operativi. 
  6. Alla prova orale il candidato puo' accedere  previo  superamento
della prova scritta. 
  7. La prova attitudinale si svolge presso  le  Universita'  o  sedi
decentrate dei corsi di laurea ovvero presso gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico da  individuarsi  attraverso  apposita
convenzione tra la struttura ed il Ministero. 
  8.  Della  data,  del  luogo  e  dell'ora  della  prova   e'   data
comunicazione   al   richiedente   almeno    venti    giorni    prima
dell'espletamento della prova stessa. 
  9. Il candidato deve presentarsi  munito  di  valido  documento  di
riconoscimento  ed  esibire   adeguata   documentazione   comprovante
l'avvenuto pagamento degli oneri previsti dal decreto ministeriale 31
ottobre 2008 per l'espletamento della prova attitudinale. 
  10. Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e
occasionale, la prova  attitudinale  e'  disposta  con  le  modalita'
previste dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo. 
                               Art. 5 
 
 
                         Commissione d'esame 
 
  1.  La  Commissione  d'esame  per  lo   svolgimento   della   prova
attitudinale e' nominata con decreto  dirigenziale  in  relazione  al
numero dei candidati e delle materie oggetto di esame. 
  2. Fanno in ogni caso parte della commissione un rappresentante del
Ministero,  due  docenti  della  struttura  sede  della  prova  e  un
rappresentante designato dall'Ordine o Collegio di competenza. 
  3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
amministrativo o un collaboratore amministrativo del Ministero. 
                               Art. 6 
 
 
                Valutazione della prova attitudinale 
 
  1. La prova attitudinale,  da  svolgersi  in  lingua  italiana,  si
intende superata se,  a  conclusione  della  stessa,  la  commissione
d'esame  ha  espresso  parere  favorevole  e  dichiarato  idoneo   il
richiedente. 
  2. Il giudizio della Commissione e' adeguatamente motivato. 
  3. In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione  del
richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale  puo'
essere ripetuta non prima di sei mesi. 
  4. In caso di mancata presentazione per valida giustificazione,  il
candidato e' ammesso a sostenere la prova attitudinale, su  richiesta
dell'interessato, nella prima sessione utile. 
  5. A seguito del superamento della prova attitudinale, il Ministero
rilascia al richiedente il decreto dirigenziale di riconoscimento del
titolo professionale. 
                               Art. 7 
 
 
         Oggetto e svolgimento del tirocinio di adattamento 
 
  1. Il tirocinio di adattamento di cui all'articolo 23  del  decreto
legislativo, consistente in un percorso formativo  della  durata  non
superiore a tre anni, accompagnato eventualmente  da  una  formazione
complementare, e' svolto presso le Universita' o sedi decentrate  dei
corsi di laurea, presso gli Istituti di ricovero e cura  a  carattere
scientifico o presso una struttura ospedaliera del Servizio sanitario
nazionale, sotto la supervisione e responsabilita' di un referente di
tirocinio, individuato dalla struttura sede di tirocinio. 
  2. Il tirocinio di adattamento, la  cui  durata  e'  stabilita  dal
decreto di cui al precedente articolo 3, comma 4, conformemente  alla
valutazione  della  Conferenza  dei  servizi,   verte   sui   settori
scientifici  disciplinari  afferenti  le   materie   dell'ordinamento
didattico vigente relativo alla professione sanitaria di riferimento. 
  3. Al termine del periodo stabilito, la struttura sanitaria  presso
cui il tirocinio si e' svolto  predispone  una  relazione  finale  di
valutazione, da trasmettere al Ministero - Direzione  generale  delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, entro il termine massimo
di quindici giorni, nella quale si certifica che  il  tirocinante  ha
colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo
di tirocinio. 
  4. In caso di valutazione finale  sfavorevole,  il  tirocinio  puo'
essere ripetuto. 
  5. In caso di valutazione  favorevole,  il  Ministero  rilascia  al
richiedente il decreto  dirigenziale  di  riconoscimento  del  titolo
professionale conseguito nello Stato di origine. 
                               Art. 8 
 
 
                       Obbligo del tirocinante 
 
  1. Il tirocinante, sotto la guida del referente di tirocinio di cui
al   precedente   articolo   7,   comma   1,    svolge    l'attivita'
tecnico-pratica, all'interno dell'area di specifica competenza  della
figura  professionale,  garantendo  la  massima  riservatezza   sulle
notizie comunque acquisite, ed e' tenuto  all'osservanza  del  codice
deontologico. 
                               Art. 9 
 
 
            Disposizioni per i cittadini extracomunitari 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e dell'articolo 60, comma  3,  del
decreto  legislativo,  le  disposizioni  del  presente   decreto   si
applicano anche ai titoli  professionali  conseguiti  in  ambito  non
comunitario. 
  2. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo e'  subordinato  al
superamento della misura compensativa,  compete  all'Amministrazione,
ai sensi dell'articolo 60,  comma  3,  del  decreto  legislativo,  la
scelta della misura compensativa. 
                               Art. 10 
 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure  compensative
di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a  carico
del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai  sensi
dell'articolo 25 del  decreto  legislativo,  sono  corrisposti  nella
misura e con le  modalita'  stabilite  dal  decreto  ministeriale  31
ottobre 2008 pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 40 - serie generale - del 18 febbraio 2009. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 29 luglio 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano  
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 307