LEGGE 6 marzo 2006 , n. 116

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

 Vigente al: 30-5-2024  

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Autorizzazione alla ratifica
  1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello
Stato  d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza
delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.
                               Art. 2.
                        Ordine di esecuzione
  1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui
all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  11  dell'Accordo
stesso.
                               Art. 3.
                        Copertura finanziaria
  1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
Euro  5.005  annui  ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo
onere   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 6 marzo 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato  di
Israele in materia di cooperazione nel campo  della  Sicurezza  delle
                                Reti. 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il  Governo  dello  Stato  di
Israele (di seguito le Parti) 
Riconoscendo l'importanza dell'integrita'  operativa  delle  reti  di
computer per tutti gli aspetti dell'attuale vita sociale ed economica
e dei diversi strumenti per raggiungere ed assicurare tale integrita'
(di seguito "Sicurezza delle Reti"); 
Desiderosi di sviluppare e  rafforzare  mutuamente  una  cooperazione
vantaggiosa nel settore della Sicurezza delle Reti nel  quadro  dello
sviluppo economico e sociale di entrambi i Paesi; 
Condividendo scopi ed obiettivi simili con riferimento all'offerta di
servizi efficienti ed affidabili al  pubblico  in  ciascuno  dei  due
Paesi; 
Consci  del  fatto  che  un  miglioramento  dell'attuale   grado   di
cooperazione  su  aspetti  della  Sicurezza  delle  Reti  di   comune
interesse (attraverso lo scambio di idee, informazioni, capacita'  ed
esperienze) sara' di beneficio per entrambe le Parti; 
Consci del potenziale offerto da  un  rafforzamento  delle  relazioni
commerciali fra le due Parti nel settore della Sicurezza delle Reti e
della necessita' di sfruttare in modo  ottimale  le  capacita'  e  le
opportunita' di questa area; 
Preso  atto   che   entrambe   le   Parti   desiderano   incrementare
investimenti, joint-ventures, imprese comuni, lo sviluppo tecnologico
ed il commercio nel settore della Sicurezza delle Reti; 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1 
Le Parti, a condizione  di  reciprocita'  e  mutuo  vantaggio  e  nel
rispetto  delle  norme  reciprocamente  applicabili   derivanti   da,
pertinenti accordi internazionali, svilupperanno e  miglioreranno  la
propria cooperazione economica, industriale,  tecnica  e  scientifica
nel campo della Sicurezza delle Reti. 
Entrambe le Parti promuoveranno la cooperazione reciproca tra imprese
ed entita' economiche dei due Paesi nel campo della  Sicurezza  delle
Reti. 
                             Articolo 2 
Con l'intento di promuovere attivita' nel campo della Sicurezza delle
Reti, intensificare la  cooperazione,  introdurre  nuove  tecnologie,
favorire e promuovere societa' miste,  le  Parti  incoraggeranno  gli
organismi, le organizzazioni e le aziende interessate di  entrambi  i
Paesi a cooperare nella promozione di una piu' stretta interazione  e
di un piu' stretto scambio di informazioni riguardanti il campo della
Sicurezza  delle  Reti  e,  laddove  possibile,  a  collaborare   nel
realizzare specifici programmi e progetti. 
                             Articolo 3 
La cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti sara' sviluppata
nelle seguenti aree: 
1. Scambio di informazioni in materia di regolamentazione, 
standardizzazione, e 
pertinenti convenzioni internazionali in materia di  Sicurezza  delle
Reti; 
2. Promozione di investimenti nel settore della Sicurezza delle  Reti
dei due Paesi; 
3. Promozione di societa' miste nel campo della Sicurezza delle Reti 
attraverso 
progetti nei due Paesi o in Paesi terzi; 
4. Promozione di relazioni tra agenzie  commerciali  e  regolamentari
nel settore della Sicurezza delle Reti; 
5. Promozione di relazioni  commerciali  fra  compagnie  nel  settore
della Sicurezza delle Reti; 
6. Formazione nel campo della Sicurezza delle Reti. 
                             Articolo 4 
Le Parti concordano di istituire un Gruppo di  Lavoro  Congiunto  che
avra' come obiettivo l'identificazione e la promozione dei  programmi
di  cui  agli  articoli  2  e  3.  Il  Gruppo  di  Lavoro   Congiunto
organizzera' riunioni operative  di  consultazione,  dal  vivo  o  in
videoconferenza, per identificare e  definire  le  attivita'  future,
esaminare quelle in corso, o discutere in merito ad aspetti legati  a
tali attivita'. 
Il Gruppo di Lavoro Congiunto  si  riunira',  alternativamente  nello
Stato di Israele e nella  Repubblica  Italiana,  con  cadenza  almeno
annuale, su richiesta  di  una  delle  Parti.  Il  Gruppo  di  Lavoro
Congiunto potra' essere convocato per riunioni straordinarie. 
Un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni della  Repubblica
Italiana  guidera'  la  delegazione  Italiana  al  Gruppo  di  Lavoro
Congiunto; un rappresentante del Ministero delle Comunicazioni dello 
Stato di Israele guidera' la delegazione Israeliana 
                             Articolo 5 
Qualora una delle disposizioni contenute nel presente Accordo sia  in
contrasto con le disposizioni previste da altra intesa internazionale
bilaterale  o  multilaterale  sottoscritta  da   una   delle   Parti,
quest'ultima avra' la precedenza. In tal  caso,  la  Parte  coinvolta
portera' all'attenzione dell'altra Parte la questione ed entrambe  le
Parti avvieranno consultazioni al fine di raggiungere  una  soluzione
fattibile e soddisfacente. 
                             Articolo 6 
Nessuna  delle  due  Parti  divulghera'  o  distribuira'   a   terzi,
informazioni definite confidenziali fornite dall'altra parte  durante
lo svolgimento delle attivita' di cooperazione  di  cui  al  presente
Accordo, se non  previa  autorizzazione  scritta  fornita  dall'altra
Parte. Tale disposizione restera' valida per ulteriori tre anni  dopo
la scadenza o la rescissione del presente accordo. 
                             Articolo 7 
Eventuali divergenze in merito all'interpretazione o all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente Accordo saranno risolte tramite
consultazioni tra le Parti. 
                             Articolo 8 
Tutte le attivita' avviate nel quadro del presente  Accordo  dovranno
essere  realizzate  in  accordo  e  nel  rispetto  delle   rispettive
legislazioni, regolamentazioni e linee politiche  di  ciascuna  delle
due Parti, sottoposte alle loro esigenze  finanziarie  e  nel  quadro
delle  competenze  degli  specifici  organismi  coinvolti   in   tali
attivita' 
                             Articolo 9 
Il Ministero delle  Comunicazioni  della  Repubblica  Italiana  e  il
Ministero  delle  Comunicazioni  dello  Stato  di   Israele   saranno
responsabili per la messa in pratica del presente Accordo a nome  dei
rispettivi Governi. 
La  lingua  di  lavoro  sara'  l'inglese  a  meno  che   diversamente
concordato dalle Parti. 
Ciascuna delle  due  Parti  si  fara'  carico  dei  rispettivi  oneri
finanziari derivanti dalla realizzazione del presente Accordo, a meno
che diversamente concordato dalle Parti. 
                             Articolo 10 
In qualsiasi momento, una delle due Parti potra' suggerire  all'altra
eventuali  emendamenti   da   apporre   al   presente   Accordo.   Le
consultazioni dirette tra le Parti in merito agli emendamenti avranno
inizio entro sessanta (60) giorni dalla data  di  trasmissione  della
notifica scritta inviata da una delle due Parti all'altra.  L'accordo
sara' emendato sulla base del reciproco consenso delle Parti seguendo
la medesima procedura prevista per l'entrata in  vigore  all'articolo
11. 
                             Articolo 11 
Le Parti si notificheranno attraverso i canali diplomatici l'avvenuto
espletamento delle procedure  interne  necessarie  per  l'entrata  in
vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore a
partire dal primo giorno del secondo mese  successivo  alla  data  di
ricezione della seconda delle notifiche. Le  Parti  si  impegnano  ad
adottare le misure che si rendessero  necessarie  per  l'applicazione
del presente Accordo. 
Il  presente  Accordo  avra'  durata  illimitata,  ma  potra'  essere
denunciato da ciascuna parte dopo tre mesi dalla  notifica  all'altra
Parte, per via diplomatica, dell'intenzione di rescindere l'Accordo. 
La conclusione non avra' effetti sulle attivita' che sono in corso di
realizzazione al momento della conclusione stessa, e  tali  attivita'
proseguiranno sino al loro completamento,  a  meno  che  diversamente
concordato fra le Parti. 
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto a Roma, il 29 settembre 2004, corrispondente a1 14 tishari  del
5764, in due originali, ciascuno nelle lingue  italiana,  inglese  ed
ebraica,  tutti  i  testi  facenti  ugualmente  fede.  In   caso   di
discordanza nell'interpretazione o  nell'applicazione,  prevarra'  il
testo in lingua inglese. 
 
    

PER IL GOVERNO DELLA                              PER IL GOVERNO DELLO
REPUBBLICA ITALIANA                               STATO DI ISRAELE

    

             Parte di provvedimento in formato grafico 
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