LEGGE 15 giugno 2002 , n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Martino, Ministro della difesa

Scajola, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N.64

All'articolo 1:
al comma 3, dopo le parole: "Enduring Freedom" sono inserite le seguenti: "nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti"; al comma 4 le parole: "30 giungo 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
All'articolo 7, comma 4, le parole: "29 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre".
L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate). 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1, sono inserite le seguenti: " e quelli in ferma breve";
b) al comma 5, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "ed a quelli in ferma breve";
c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa", sono inserite le
seguenti: "in ferma breve."
2. Le riserve dei posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "in ferma prefissata", sono inserite le seguenti: "e in ferma breve".
All'articolo 10, comma 1, le parole: "euro 637.136.642" sono sostituite dalle seguenti. "euro 662.352.426".