LEGGE 19 ottobre 1999 , n. 415

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.

 Vigente al: 19-5-2024  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare
l'accordo di cooperazione economica, industriale  e  tecnica  tra  il
Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il Governo della Repubblica
d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.
                               Art. 2.
  1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'accordo  di  cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  11  dell'accordo
stesso.
                               Art. 3.
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1999
                               CIAMPI
                                  D'ALEMA, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
                                 ____________
   ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL 
  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 
                              D'ESTONIA 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica 
d'Estonia, qui di seguito denominati le "Parti" 
  Consci dell'importanza  di  stabilire  la  cooperazione  economica,
industriale e tecnica per lo  sviluppo  delle  relazioni  tra  i  due
Paesi, 
  Desiderosi  di  creare  condizioni  favorevoli  ad   uno   sviluppo
diversificato ed armonioso delle loro relazioni economiche sulla base
del mutuo vantaggio e della  reciprocita'  e  volte  a  facilitare  e
promuovere le riforme orientate verso un'economia di mercato, 
  Considerando    l'importanza    della    cooperazione     economica
internazionale per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi, 
  Ribadendo gli impegni da essi assunti nel quadro della Carta  delle
Nazioni Unite, l'importanza di  dare  piena  attuazione  a  tutte  le
disposizioni ed i Principi  del  processo  OSCE,  ed  in  particolare
quelli sanciti dal Documento Finale di Helsinki, ai documenti  finali
delle riunioni di Madrid e di Copenaghen, e  quelli  della  Carta  di
Parigi per una nuova Europa, in particolare per quanto  attiene  allo
stato di diritto, alla democrazia ed ai  diritti  dell'uomo,  nonche'
quelli della Conferenza CSCE di Bonn sulla Cooperazione Economica, 
  Ribadendo l'importanza di garantire i diritti dei  gruppi  e  delle
minoranze etniche e nazionali, in conformita' degli  impegni  assunti
nel contesto della OSCE, 
  Considerando lo stato delle relazioni tra la Unione  Europea  e  la
Repubblica d'Estonia, 
  Affermando,  infine  il  desiderio  di  intraprendere   le   azioni
conseguenti al fine di fornire ulteriore impulso alla cooperazione 
economica 
  hanno convenuto quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
  Le parti favoriranno  lo  sviluppo  della  cooperazione  economica,
industriale e tecnica tra le imprese e le organizzazioni di reciproco
interesse e fiducia, italiane ed estoni, ed in particolare in quei 
settori ove esistono piu' favorevoli prospettive di sviluppo. 
                             ARTICOLO 2 
  Le  Parti  si  adopereranno,   in   conformita'   alle   rispettive
legislazioni ed all'Accordo per la protezione degli Investimenti  tra
Italia e l'Estonia,  firmato  a  Roma  20  marzo  1997,  al  fine  di
promuovere lo sviluppo di nuove forme di cooperazione. 
  In particolare si dovra' facilitare lo sviluppo della  cooperazione
nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi. 
                             ARTICOLO 3 
  Considerando i prestiti un fattore importante  per  lo  sviluppo  e
l'incremento della fornitura di macchinari attrezzature  ed  impianti
chiavi in mano, le Parti adotteranno misure adeguate  che  riterranno
necessarie  in  conformita'  alle  loro  legislazioni  per  concedere
prestiti alle migliori condizioni  nel  rispetto  dei  loro  obblighi
internazionali. 
                             ARTICOLO 4 
  Le Parti si adopereranno per  accrescere  la  cooperazione  fra  le
imprese  italiane  ed  estoni  in  ogni  settore  economico,  ed   in
particolare  nell'industria  agricola  ed  alimentare,  della  pesca,
tessile,  della  concia,  cartaria,  dei  materiali  da  costruzioni,
chimica,  meccanica  ed  energetica  dei  servizi,  del   turismo   e
dell'ambiente. 
  Attenzione  prioritaria  verra'  riservata  allo   sviluppo   della
cooperazione tra le piccole e medie imprese. 
                             ARTICOLO 5 
  Al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente
Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: 
  - la creazione  di  joint-ventures  ed  altre  forme  di  attivita'
  economiche congiunte; 
  - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature  impianti  chiavi
  in mano e servizi; 
  -  qualsiasi  forma  possibile  di  assistenza  ed  aiuto  per   la
  formazione e  costruzione  di  imprese  ed  impianti,  nonche'  per
  l'esecuzione di progetti e ricerca; 
  - addestramento del  personale  e  scambi  di  esperti  consulenti,
  borsisti; 
  - scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie. 
                             ARTICOLO 6 
  La cooperazione sancita nel presete Accordo dovra'  essere  attuata
tramite accordi e contratti fra le imprese italiane ed estoni. 
                             ARTICOLO 7 
  Al fine di facilitare la cooperazione fra  i  due  Paesi  le  Parti
dovranno  facilitare  la  creazione  ed   il   funizionamento   delle
reciproche imprese concedendo facilitazioni non  meno  favorevoli  di
quelle concesse alle imprese del proprio Paese, in special  modo  per
quanto riguarda le condizioni  di  vita  e  di  lavoro,  i  visti,  i
permessi di residenza, nonche' i viaggi d'affari nel  rispetto  delle
leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese. 
                             ARTICOLO 8 
  Dovra' essere creato un gruppo di lavoro operativo (o vari  gruppi)
composto/i di rappresentanti dei due Governi e dei settori  economico
ed industriale. Il gruppo/i di lavoro sara'/saranno presieduti  o  da
rappresentanti  del  Governo  o   da   rappresentanti   del   settore
industriale nominati dai due Governi. 
  Il/I  gruppo/i  di  lavoro  garantira'/garantiranno   il   corretto
funzionamento del presente Accordo, ricerchera'/ricercheranno settori
specifici di cooperazione ed esaminera'/esamineranno  i  programmi  a
medio termine per contribuire allo sviluppo della cooperazione italo-
estone e confermare il fatto che gli obiettivi del  presente  Accordo
sono in via di raggiungimento. 
  Il/I gruppo/gruppi  di  lavoro  si  riunira'/riuniranno  una  volta
l'anno alternativamente a Roma ed a Tallinn. 
                             ARTICOLO 9 
  Qualsiasi eventuale modifica  o  emendamento  al  presente  Accordo
dovra' essere concordato fra le  Parti  nella  misura  in  cui  dette
modifiche e/o emendamenti non alterino gli obiettivi fondamentali del
presente Accordo. 
                             ARTICOLO 10 
  La  conclusione  di  altri  accordi   o   trattati   bilaterali   o
multilaterali da parte di una delle due Parti non  pregiudichera'  il
presente Accordo, 
                             ARTICOLO 11 
  Il presente Accordo entrera' in vigore il  primo  giorno  del  mese
successivo alla data in cui  le  Parti  si  sono  notificate  che  le
procedure legali necessarie a  tal  fine  sono  state  espletate.  Il
presente Accordo viene concluso per  un  periodo  iniziale  di  dieci
anni. Almeno un anno prima della scadenza del  presente  Accordo,  le
Parti dovranno concordare le misure da adottare al fine di rinnovare,
rinuciare a o rinegoziare il presente Accordo. 
  In  fede  di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo in duplice copia
nelle lingue italiana, estone ed inglese.  In  caso  di  controversie
fara' fede il testo inglese. 
     Fatto a Roma il 20 marzo 1997 
    

PER IL GOVERNO DELLA                      PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                       REPUBBLICA D'ESTONIA

    

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