LEGGE 19 ottobre 1999 , n. 415
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.
Vigente al: 19-5-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, fatto a Roma il 20 marzo 1997.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 ottobre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO ____________
ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ESTONIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Estonia, qui di seguito denominati le "Parti" Consci dell'importanza di stabilire la cooperazione economica, industriale e tecnica per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, Desiderosi di creare condizioni favorevoli ad uno sviluppo diversificato ed armonioso delle loro relazioni economiche sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocita' e volte a facilitare e promuovere le riforme orientate verso un'economia di mercato, Considerando l'importanza della cooperazione economica internazionale per lo sviluppo economico e sociale dei due Paesi, Ribadendo gli impegni da essi assunti nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, l'importanza di dare piena attuazione a tutte le disposizioni ed i Principi del processo OSCE, ed in particolare quelli sanciti dal Documento Finale di Helsinki, ai documenti finali delle riunioni di Madrid e di Copenaghen, e quelli della Carta di Parigi per una nuova Europa, in particolare per quanto attiene allo stato di diritto, alla democrazia ed ai diritti dell'uomo, nonche' quelli della Conferenza CSCE di Bonn sulla Cooperazione Economica, Ribadendo l'importanza di garantire i diritti dei gruppi e delle minoranze etniche e nazionali, in conformita' degli impegni assunti nel contesto della OSCE, Considerando lo stato delle relazioni tra la Unione Europea e la Repubblica d'Estonia, Affermando, infine il desiderio di intraprendere le azioni conseguenti al fine di fornire ulteriore impulso alla cooperazione economica hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica tra le imprese e le organizzazioni di reciproco interesse e fiducia, italiane ed estoni, ed in particolare in quei settori ove esistono piu' favorevoli prospettive di sviluppo.
ARTICOLO 2 Le Parti si adopereranno, in conformita' alle rispettive legislazioni ed all'Accordo per la protezione degli Investimenti tra Italia e l'Estonia, firmato a Roma 20 marzo 1997, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove forme di cooperazione. In particolare si dovra' facilitare lo sviluppo della cooperazione nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi.
ARTICOLO 3 Considerando i prestiti un fattore importante per lo sviluppo e l'incremento della fornitura di macchinari attrezzature ed impianti chiavi in mano, le Parti adotteranno misure adeguate che riterranno necessarie in conformita' alle loro legislazioni per concedere prestiti alle migliori condizioni nel rispetto dei loro obblighi internazionali.
ARTICOLO 4 Le Parti si adopereranno per accrescere la cooperazione fra le imprese italiane ed estoni in ogni settore economico, ed in particolare nell'industria agricola ed alimentare, della pesca, tessile, della concia, cartaria, dei materiali da costruzioni, chimica, meccanica ed energetica dei servizi, del turismo e dell'ambiente. Attenzione prioritaria verra' riservata allo sviluppo della cooperazione tra le piccole e medie imprese.
ARTICOLO 5 Al fine di dare piena attuazione a tutti gli obiettivi del presente Accordo, le Parti incoraggeranno e faciliteranno: - la creazione di joint-ventures ed altre forme di attivita' economiche congiunte; - la fornitura di merci, macchinari, attrezzature impianti chiavi in mano e servizi; - qualsiasi forma possibile di assistenza ed aiuto per la formazione e costruzione di imprese ed impianti, nonche' per l'esecuzione di progetti e ricerca; - addestramento del personale e scambi di esperti consulenti, borsisti; - scambio di brevetti, licenze, know-how e nuove tecnologie.
ARTICOLO 6 La cooperazione sancita nel presete Accordo dovra' essere attuata tramite accordi e contratti fra le imprese italiane ed estoni.
ARTICOLO 7 Al fine di facilitare la cooperazione fra i due Paesi le Parti dovranno facilitare la creazione ed il funizionamento delle reciproche imprese concedendo facilitazioni non meno favorevoli di quelle concesse alle imprese del proprio Paese, in special modo per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, i visti, i permessi di residenza, nonche' i viaggi d'affari nel rispetto delle leggi e delle norme esistenti in ciascun Paese.
ARTICOLO 8 Dovra' essere creato un gruppo di lavoro operativo (o vari gruppi) composto/i di rappresentanti dei due Governi e dei settori economico ed industriale. Il gruppo/i di lavoro sara'/saranno presieduti o da rappresentanti del Governo o da rappresentanti del settore industriale nominati dai due Governi. Il/I gruppo/i di lavoro garantira'/garantiranno il corretto funzionamento del presente Accordo, ricerchera'/ricercheranno settori specifici di cooperazione ed esaminera'/esamineranno i programmi a medio termine per contribuire allo sviluppo della cooperazione italo- estone e confermare il fatto che gli obiettivi del presente Accordo sono in via di raggiungimento. Il/I gruppo/gruppi di lavoro si riunira'/riuniranno una volta l'anno alternativamente a Roma ed a Tallinn.
ARTICOLO 9 Qualsiasi eventuale modifica o emendamento al presente Accordo dovra' essere concordato fra le Parti nella misura in cui dette modifiche e/o emendamenti non alterino gli obiettivi fondamentali del presente Accordo.
ARTICOLO 10 La conclusione di altri accordi o trattati bilaterali o multilaterali da parte di una delle due Parti non pregiudichera' il presente Accordo,
ARTICOLO 11 Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate che le procedure legali necessarie a tal fine sono state espletate. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Almeno un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti dovranno concordare le misure da adottare al fine di rinnovare, rinuciare a o rinegoziare il presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo in duplice copia nelle lingue italiana, estone ed inglese. In caso di controversie fara' fede il testo inglese. Fatto a Roma il 20 marzo 1997 PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA D'ESTONIA Parte di provvedimento in formato grafico
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