DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995 , n. 364
Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.
Vigente al: 28-5-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare e ad integrare la vigente normativa in materia di interventi a favore delle zone colpite da eventi alluvionali nel mese di novembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'ambiente e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi di modifica delle disposizioni previste ((dagli articoli 3 e 3-bis)) del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni. 1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi". 2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi". 3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, ((del presente decreto)).". 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
Art. 1-bis. (( (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni). )) ((1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6: 1) nel comma 16-quater, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e le parole: "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato"; 2) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti: "16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli aventi alluvionali e delle avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente. 16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverra' senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri"; b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione)).
Art. 1-ter. (( (Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni). )) (( 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 3, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994"; 2) il comma 4-bis e' abrogato; 3) al comma 7, le parole: "puo' essere accordata con un massimale pari" sono sostituite dalle seguenti: "la misura del relativo intervento e' fissata"; 4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis"; b) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "la garanzia integrativa" sono sostituite dalle seguenti: "le garanzie"; e le parole: "ai commi 6 e 7 dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6 dell'articolo 3"; c) all'articolo 3: 1) al comma 7-bis, le parole: "di cui ai commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6"; 2) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente: "7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis"; d) all'articolo 3-bis, al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento"; e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni"; e) dopo l'articolo 3-ter, sono inseriti i seguenti: "Art. 3-quater. - 1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subito. 2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a decorrere dal 4 novembre 1994. Art. 3-quinquies. - 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3- bis, relativamente ai danni subiti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate. Art. 3-sexies. - 1. Nel rispetto della destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti piu' idonei o convenienti al rilancio dell'impresa. Art. 3-septies. - 1. Le provvidenze previste dall'articolo 3-bis si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novembre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 3-bis presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale S.p.a., per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale. 3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4"; f) all'articolo 4: 1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22"; 2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati"; g) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita' produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali"; h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 9" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9". 2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto. 3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), valutano in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29 miliardi con le disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.))
Art. 1-quater. (( (Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). )) ((1. All'articolo 5-ter, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle finanze".))
Art. 1-quinquies. (( (Accelerazione delle procedure per la concessione degli aiuti per il ripristino dei danni alle aziende agricole). )) ((1. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie aziendali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 70 per cento del contributo richiesto per le domande presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. All'atto della emissione del decreto di concessione gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso. 2. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino di infrastrutture ed opere di bonifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 30 per cento del contributo richiesto all'atto della presentazione dei progetti. All'atto della approvazione dei progetti gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.))
Art. 1-sexies. (Interventi per il deflusso delle acque). 1. L'autorita' di bacino del Po, d'intesa con il presidente del Magistrato per il Po e con i presidenti delle giunte delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimita' per consentire il regolare deflusso delle acque. Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 4-bis) che "Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge".
Art. 1-septies. (Interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico). 1. Per il risanamento delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel quadro di esigenze prioritarie, e predisporre un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi. 2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni interessate. Al decreto onere, valutato in lire 50 miliardi, si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1996 dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 4-bis) che "Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' aumentato di lire 20 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di lire 150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge".
Art. 2. Estensione delle deroghe per interventi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono soppresse le parole: "nel periodo di emergenza", e, dopo le parole: "possono operare" sono inserite le seguenti: "fino al 31 marzo 1996".
Art. 3. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 438))
Art. 4. Ammissione ai contributi di cui agli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, siano diversi dai proprietari dei beni distrutti o danneggiati ricevuti in lavorazione, riparazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, di appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprieta', i contributi previsti ((dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del citato decreto-legge)), relativamente ai danni subiti dai beni stessi, possono essere richiesti direttamente dai proprietari. ((Per la determinazione delle provvidenze, nonche' per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con decreti del Ministro del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)). 2. Agli oneri relativi al presente articolo, quantificati in lire 8 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
Art. 4-bis. (Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze). 1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994. 2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze. 2-bis. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1996.((Sono ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno 1996, le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni danneggiati di cui al comma 2- quater, le eventuali perizie giurate sul valore di beni mobili danneggiati ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonche' le perizie giurate integrative per il ripristino dei beni immobili danneggiati quando le stesse sono presentate a corredo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande rivolte ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno 1996, o delle domande di ammissione al contributo presentate nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 6 e 11 della deliberazione citata)). 2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili, distrutti o persi o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, per la determinazione delle provvidenze, nonche' per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di cui ai capi I e III della deliberazione adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa massima ammissibile per i detti beni mobili distrutti o persi o danneggiati, ove non riconducibili per natura alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata deliberazione della predetta Conferenza permanente, e' determinata sulla base della documentazione mediante atti probatori sul valore dei beni predetti o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale, intendendosi per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16 metri quadrati. 2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1 dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 2-ter, sono ammesse le eventuali dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai venditori dei predetti beni.
Art. 4-ter. (( (Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici). )) ((1. Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come sostituto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo. All'onere si fa fronte con le disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, rispettivamente per lire 24 miliardi nell'esercizio 1995 e per lire 26 miliardi nell'esercizio 1996, intendendosi corrispondentemente ridotti gli stanziamenti di competenza.))
Art. 4-quater. (Termine per la presentazione delle domande). Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996. ((2)) ((1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1 e' individuato nella data del 30 giugno 1996)). ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74, ha disposto (con l'art. 12, comma 5-quinquies) che il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1 del presente articolo, e' prorogato al 30 aprile 1996.
Art. 4-quinquies. (( (Conversione dei mutui). )) ((1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' di impresa dalle imprese risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali in questione potranno essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.))
Art. 4-sexies. (( (Disposizioni in materia di rilevamenti geologici). )) ((1. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonche' per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attivita' scientifiche ad essa strumentali, il Servizio geologico nazionale puo' avvalersi della collaborazione degli istituti e dei dipartimenti universitari, del Consiglio nazionale delle ricerche e dei servizi e relativi uffici geologici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano mediante la stipula di accordi di programma, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Agli accordi di programma si applicano le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Per l'attuazione degli accordi di programma gli organismi sopra indicati possono avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono anche integrare le convenzioni gia' stipulate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri))
Art. 5. Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato del Po per assunzione a termine 1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte ed approvati dall'Autorita' di bacino del fiume Po, ((le regioni Piemonte e Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunita' montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto e termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unita' per quanto concerne il Piemonte e di 5 unita' per quanto concerne la Liguria)), utilizzando anche le graduatorie degli avvisi pubblici effettuati per le assunzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. La copertura dei relativi oneri e' a carico delle amministrazioni interessate. 2. Il Magistrato del Po e' autorizzato ad assumere, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, sino a cinque unita' di personale tecnico specializzato.
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro CORONAS, Ministro dell'interno MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica FANTOZZI, Ministro delle finanze BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO