DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995 , n. 364

Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994.

 Vigente al: 28-5-2024  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni dirette a modificare e ad integrare la vigente normativa
in  materia  di  interventi  a  favore  delle  zone colpite da eventi
alluvionali nel mese di novembre 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
del  bilancio  e  della  programmazione economica, delle finanze, dei
lavori  pubblici  e  dell'ambiente  e  per la funzione pubblica e gli
affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Interventi di modifica delle disposizioni previste ((dagli articoli 3
e 3-bis)) del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
                           modificazioni.

   1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre
  1994,  n.  691,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
febbraio  1995,  n.  35,  e successive modificazioni, le parole: "120
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n.  35,  e  successive  modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
  3.  All'articolo  3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "3-bis.  Per  le  finalita'  del  presente articolo la Cassa per il
credito  alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata
ad  utilizzare  anche  una  quota  dell'ammontare  massimo di lire 30
miliardi  della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3,
comma 1, ((del presente decreto)).".
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire
35  miliardi,  si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al
comma  4  dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni.
                             Art. 1-bis.
((   (Interventi   di   modifica   delle  disposizioni  previste  dal
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, e successive
                         modificazioni). ))

  ((1.  Al  decreto-legge  24  novembre 1994, n. 646, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995,  n. 22, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6:
      1)  nel  comma  16-quater,  dopo  le  parole:  "del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600", sono inserite
le  seguenti: "e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e
le  parole:  "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o
agli  uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla
Polizia di Stato";
      2) dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:
      "16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3,
lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in
base  a  leggi  dello  Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni
alle  imprese  danneggiate  in conseguenza degli aventi alluvionali e
delle avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre
1994,  aventi  sede  nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma  1,  non  concorrono alla formazione del reddito di impresa del
soggetto percipiente.
      16-sexies. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per
effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverra' senza
corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri";
    b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
in  ulteriori  sei  rate quadrimestrali con interessi al tasso legale
calcolati dall'inizio della rateizzazione)).
                             Art. 1-ter.
((  (Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni). ))

  (( 1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
        modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2:
      1)  al comma 3, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono
inserite  le seguenti: "da impiegare anche in attivita' differenti da
quella esercitata alla data del 4 novembre 1994";
      2) il comma 4-bis e' abrogato;
      3)  al  comma  7,  le  parole:  "puo'  essere  accordata con un
massimale  pari"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  misura del
relativo intervento e' fissata";
      4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
      "8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 7 e 8 del presente
articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi
del  Fondo  centrale  di  garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo
delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-bis";
    b)   all'articolo   2-bis,  comma  2,  le  parole:  "la  garanzia
integrativa"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le garanzie"; e le
parole:  "ai  commi  6  e  7  dell'articolo  3" sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 6 dell'articolo 3";
    c) all'articolo 3:
      1)  al  comma  7-bis,  le  parole: "di cui ai commi 6 e 7" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";
      2) dopo il comma 7-bis, e' aggiunto il seguente:
      "7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 6 e 7 del presente
articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi
del  Fondo  centrale  di  garanzia  di  cui al citato comma 6, previo
utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo
2-bis";
    d)  all'articolo  3-bis,  al  comma 1, le parole: "pari al 20 per
cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento"; e le
parole:  "nel  limite  massimo  complessivo di lire 200 milioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nel limite massimo complessivo di lire
300 milioni";
    e) dopo l'articolo 3-ter, sono inseriti i seguenti:
    "Art.  3-quater.  -  1.  In caso di danni ai fabbricati aziendali
delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma
2,  qualora  si  rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in
altra  sede  nello  stesso comune o in altro comune interessato dagli
eventi  alluvionali  della  prima decade del mese di novembre 1994 al
fine  di  consentire  all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a
minore  rischio  di  esondazione,  possono  essere finanziati, con le
modalita' di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o
alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subito.
    2.  I  finanziamenti  previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi
per   tutti   i  ripristini  documentati,  effettuati  dalle  imprese
danneggiate  di  cui  agli  articoli  2,  comma  2,  e  3, comma 2, a
decorrere dal 4 novembre 1994.
    Art.  3-quinquies.  - 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese
di  cui  all'articolo  2,  comma  2, e all'articolo 3, comma 2, siano
diversi  dai  proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o
danneggiati  destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti
dagli  articoli  2,  3  e 3- bis, relativamente ai danni subiti dagli
impianti  o  dagli  immobili  stessi,  possono  essere  richiesti dai
proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.
    Art.  3-sexies.  - 1. Nel rispetto della destinazione prevista, i
finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e
3  possono  essere  diretti  all'acquisto  di  impianti  e  strutture
aziendali   ritenuti   piu'   idonei   o   convenienti   al  rilancio
dell'impresa.
    Art.  3-septies. - 1. Le provvidenze previste dall'articolo 3-bis
si  intendono  applicabili  anche  ai  consorzi agrari provinciali in
liquidazione  coatta  amministrativa  con  esercizio provvisorio alla
data   del  4  novembre  1994,  aventi  sede  nei  territori  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  dichiarati danneggiati per effetto delle
eccezionali  avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
    2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire
delle  provvidenze  previste  dall'articolo  3-bis  presentano per il
tramite  di  una  banca  apposita  domanda  al  Mediocredito centrale
S.p.a.,  per  le relative concessioni, secondo le direttive impartite
con  i  decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo
1995, pubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale.
    3.  All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500
milioni, si fa fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per
l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4";
    f) all'articolo 4:
      1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Limitatamente  alle aziende agricole danneggiate dagli
eventi  alluvionali  del novembre 1994, non si applica la limitazione
percentuale  prevista  per l'indennizzo del danno di cui all'articolo
3,  comma  1,  della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata
dall'articolo  10,  comma  3,  del decreto-legge 24 novembre 1994, n.
646,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22";
      2)  al  comma  2  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo:
"Conseguentemente  le  regioni sono tenute a procedere immediatamente
alla  liquidazione  delle  provvidenze  sulla  base dell'attestazione
prodotta dagli interessati";
    g) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
    "Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-bis
e  4  si  applicano  anche a favore delle imprese che, pur non avendo
sede  nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24
novembre  1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio  1995,  n.  22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi
alla  loro  attivita'  produttiva, abbiano subito danni a beni mobili
strumentali";
    h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "agli articoli 1, 2, 3,
3-bis  e  9"  sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 1, 2, 3,
3-bis, 3-quater, 3-quinquies e 9".
  2.  Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo
4  del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo
modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore delle legge di
conversione del presente decreto.
  3.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al comma 1,
lettera  d),  valutano  in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29
miliardi  con  le  disponibilita' di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto-legge  3  maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  giugno  1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le
disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1,
comma  4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
modificazioni,    intendendosi    corrispondentemente    ridotto   lo
stanziamento di competenza.))
                           Art. 1-quater.
       (( (Interventi di modifica delle disposizioni previste
      dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con
       modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). ))

  ((1.  All'articolo 5-ter, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1995,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n.
265,  le parole: "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro delle finanze".))
                          Art. 1-quinquies.
  (( (Accelerazione delle procedure per la concessione degli aiuti
       per il ripristino dei danni alle aziende agricole). ))

  ((1.   Per   la   concessione  alle  aziende  agricole  danneggiate
dall'alluvione  della  prima  decade  del  mese  di  novembre 1994 di
contributi  in  conto  capitale  per  il  ripristino  delle strutture
fondiarie  aziendali  ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e),
della  legge  14  febbraio  1992,  n.  185, gli uffici regionali sono
autorizzati  ad  erogare un acconto nella misura del 70 per cento del
contributo  richiesto  per  le  domande  presentate  sotto  forma  di
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'.  All'atto della
emissione  del  decreto  di  concessione  gli  uffici  regionali sono
autorizzati  ad  erogare  ulteriori  acconti fino al 90 per cento del
contributo concesso.
  2.   Per   la   concessione   alle   aziende  agricole  danneggiate
dall'alluvione  della  prima  decade  del  mese  di  novembre 1994 di
contributi  in  conto capitale per il ripristino di infrastrutture ed
opere  di  bonifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14
febbraio  1992,  n.  185,  gli  uffici  regionali sono autorizzati ad
erogare  un  acconto  nella  misura  del  30 per cento del contributo
richiesto  all'atto  della presentazione dei progetti. All'atto della
approvazione  dei  progetti  gli uffici regionali sono autorizzati ad
erogare  ulteriori  acconti  fino  al  90  per  cento  del contributo
concesso.))
                           Art. 1-sexies.
              (Interventi per il deflusso delle acque).

  1.  L'autorita'  di  bacino  del Po, d'intesa con il presidente del
Magistrato  per  il  Po e con i presidenti delle giunte delle regioni
interessate  dagli  eventi alluvionali della prima decade del mese di
novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, un piano
di  interventi  urgenti  sui  ponti  nei  tratti  urbani  o  in  loro
prossimita'  per  consentire  il  regolare  deflusso  delle acque. Al
relativo  onere,  valutato  in lire 150 miliardi, si fa fronte con le
disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1,
comma  4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   16   febbraio   1995,  e  successive
modificazioni,    intendendosi    corrispondentemente    ridotto   lo
stanziamento  di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede
alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  29  dicembre  1995,  n. 560, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma
4-bis)  che  "Lo stanziamento di lire 50 miliardi di cui all'articolo
1-septies  del  decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' aumentato di
lire   20   miliardi   intendendosi  corrispondentemente  ridotto  lo
stanziamento  di  lire  150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del
medesimo decreto-legge".
                           Art. 1-septies.
              (Interventi per l'eliminazione dei rischi
               derivanti dal dissesto idrogeologico).

  1.  Per  il  risanamento  delle  regioni  interessate  dagli eventi
alluvionali  della  prima  decade  del  mese  di  novembre  1994,  il
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei  ministri,  d'intesa  con i presidenti delle giunte delle regioni
interessate,  provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto e nel quadro
di esigenze prioritarie, e predisporre un piano di interventi diretti
ad  eliminare  i  rischi  derivanti  da  dissesti  idrogeologici e da
movimenti franosi.
  2.  All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le
regioni  interessate. Al decreto onere, valutato in lire 50 miliardi,
si  fa  fronte con le disponibilita' e nei limiti previsti per l'anno
1996 dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35,  e  successive  modificazioni,  intendendosi  corrispondentemente
ridotto lo stanziamento di competenza. ((2))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 convertito con modificazioni dalla
L.  26  febbraio 1996, n. 74 ha disposto (con l'art. 11, comma 4-bis)
che  "Lo  stanziamento  di  lire  50  miliardi  di  cui  all'articolo
1-septies  del  decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 1995, n. 438, e' aumentato di
lire   20   miliardi   intendendosi  corrispondentemente  ridotto  lo
stanziamento  di  lire  150 miliardi di cui all'articolo 1-sexies del
medesimo decreto-legge".
                               Art. 2.
Estensione delle deroghe per interventi di cui all'articolo 5, comma
   1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

  1.  Al  comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994,
n.  646,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n.  22, sono soppresse le parole: "nel periodo di emergenza", e, dopo
le  parole:  "possono operare" sono inserite le seguenti: "fino al 31
marzo 1996".
                               Art. 3.
       ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1995, N. 438))
                               Art. 4.
  Ammissione ai contributi di cui agli articoli 1, comma 3, 2, 3 e
  3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

  1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui agli articoli 2,
comma  2,  e  3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive  modificazioni,  siano  diversi  dai  proprietari dei beni
distrutti   o   danneggiati  ricevuti  in  lavorazione,  riparazione,
deposito  o  comodato  o  in  dipendenza  di  contratti  estimatori o
contratti  di  opera,  di  appalto, trasporto, mandato, commissione o
altro  titolo  non traslativo della proprieta', i contributi previsti
((dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-bis del citato decreto-legge)),
relativamente  ai  danni  subiti  dai  beni  stessi,  possono  essere
richiesti direttamente dai proprietari. ((Per la determinazione delle
provvidenze,  nonche'  per  l'ammissione e la relativa concessione ed
erogazione  dei  contributi,  si  applicano  i criteri adottati dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, relativamente alle imprese
danneggiate,  e  le  conseguenti  direttive impartite con decreti del
Ministro  del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la
relativa  domanda  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto)).
  2. Agli oneri relativi al presente articolo, quantificati in lire 8
miliardi,  si  fa  fronte  mediante  utilizzo delle risorse di cui al
comma  4  dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni.
                             Art. 4-bis.
   (Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze).

  1.  Possono  beneficiare  dei  contributi previsti dall'articolo 1,
commi  1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive
modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre
provvidenze   previste   nelle   disposizioni  a  favore  delle  zone
alluvionate del novembre 1994.
  2.  La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto  e essere corredata da
certificazione  sottoscritta  dai soggetti beneficiari, resa ai sensi
della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver
beneficiato di altre provvidenze.
  2-bis.   Le   domande   rivolte  ad  ottenere  i  benefici  di  cui
all'articolo   1,   del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
devono  essere  presentate entro il termine del 30 giugno 1996.((Sono
ammesse, anche se sottoscritte e prodotte oltre la data del 30 giugno
1996,  le eventuali dichiarazioni sottoscritte dai venditori dei beni
danneggiati  di  cui al comma 2- quater, le eventuali perizie giurate
sul  valore  di  beni mobili danneggiati ai fini della documentazione
probatoria  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 10 della deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano del 18 giugno 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1996, nonche'
le  perizie  giurate  integrative per il ripristino dei beni immobili
danneggiati   quando  le  stesse  sono  presentate  a  corredo  delle
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta',  rese ai sensi
della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, sui danni subiti o delle domande
rivolte   ad   ottenere   i   benefici  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
modificazioni, presentate regolarmente entro il termine del 30 giugno
1996,  o  delle  domande  di  ammissione al contributo presentate nei
termini  e  con  le  modalita'  previste  dagli articoli 6 e 11 della
deliberazione citata)).
  2-ter. Ove non altrimenti disciplinato, relativamente al contributo
previsto  dall'articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, si applicano ai beni mobili,
distrutti   o   persi  o  danneggiati  in  conseguenza  degli  eventi
alluvionali  della  prima  decade  del  mese di novembre 1994, per la
determinazione  delle  provvidenze,  nonche'  per  l'ammissione  e la
relativa concessione ed erogazione dei contributi, le disposizioni di
cui  ai  capi  I  e III della deliberazione adottata dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano in data 12 gennaio 1995, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39 del 16 febbraio 1995, e successive
modificazioni e integrazioni. Fermo restando il limite complessivo di
lire  50  milioni  per  ciascun  nucleo  familiare,  di cui al citato
articolo  1,  comma  3,  del  decreto-legge n. 691 del 1994, la spesa
massima  ammissibile  per  i  detti  beni  mobili distrutti o persi o
danneggiati,  ove  non  riconducibili per natura alle disposizioni di
cui  alle  lettere  a)  e b) del comma 1 dell'articolo 9 della citata
deliberazione  della  predetta  Conferenza permanente, e' determinata
sulla  base  della  documentazione mediante atti probatori sul valore
dei  beni  predetti  o in ragione di lire 3 milioni a vano catastale,
intendendosi  per vano catastale una superficie abitabile lorda di 16
metri quadrati.
  2-quater. Ai fini della documentazione probatoria di cui al comma 1
dell'articolo 9 della deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  di  cui  al  comma  2-ter,  sono  ammesse  le  eventuali
dichiarazioni  sottoscritte,  ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e successive modificazioni, sul valore dei beni danneggiati, dai
venditori dei predetti beni.
                             Art. 4-ter.
  (( (Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici). ))

  ((1.  Lo  stanziamento  di  lire  50  miliardi,  utilizzato per gli
interventi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4, del decreto-legge 24
novembre  1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1995, n. 22, come sostituto dall'articolo 4, comma 1-ter, del
decreto-legge  3  maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di
previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici con una somma di pari
importo.  All'onere  si  fa  fronte  con  le  disponibilita'  di  cui
all'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive   modificazioni,  rispettivamente  per  lire  24  miliardi
nell'esercizio  1995  e  per  lire  26  miliardi nell'esercizio 1996,
intendendosi   corrispondentemente   ridotti   gli   stanziamenti  di
competenza.))
                           Art. 4-quater.
            (Termine per la presentazione delle domande).

  Le   domande   rivolte   ad  ottenere  i  benefici  previsti  dalle
disposizioni   a  favore  delle  imprese  delle  zone  colpite  dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della
prima  decade  del  mese  di novembre 1994 dovranno essere presentate
entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996. ((2))
  ((1-bis. Per i titolari degli studi professionali di cui al comma 7
dell'articolo  5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di
cui al comma 1 e' individuato nella data del 30 giugno 1996)).
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  AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  29  dicembre  1995,  n. 560, convertito con modificazioni
dalla  L.  26 febbraio 1996, n. 74, ha disposto (con l'art. 12, comma
5-quinquies)  che  il termine del 31 marzo 1996, previsto dal comma 1
del presente articolo, e' prorogato al 30 aprile 1996.
                        Art. 4-quinquies.
                   (( (Conversione dei mutui). ))

  ((1.  I  mutui  contratti  precedentemente alle alluvioni del 5 e 6
novembre 1994 per l'esercizio dell'attivita' di impresa dalle imprese
risultate  poi  danneggiate  dagli  eventi  alluvionali  in questione
potranno  essere convertiti con i mutui previsti per le imprese dagli
articoli   2  e  3  del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, nei limiti delle relative autorizzazioni di
spesa,  per  il  massimo  dell'importo  dei danni subiti e nei limiti
delle garanzie e della durata previste.))
                           Art. 4-sexies.
      (( (Disposizioni in materia di rilevamenti geologici). ))
  ((1.  Al  fine  prioritario  di effettuare i rilevamenti nelle zone
colpite  dagli  eventi  alluvionali  del  novembre  1994, nonche' per
accelerare   la   realizzazione   della   cartografia  geologica  del
territorio   nazionale   e   l'espletamento   delle  altre  attivita'
scientifiche  ad  essa  strumentali,  il Servizio geologico nazionale
puo' avvalersi della collaborazione degli istituti e dei dipartimenti
universitari,  del Consiglio nazionale delle ricerche e dei servizi e
relativi  uffici geologici delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  di Bolzano mediante la stipula di accordi di programma, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Agli accordi di programma si
applicano  le  procedure  di  cui  all'articolo  8  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Per l'attuazione
degli  accordi  di  programma  gli  organismi  sopra indicati possono
avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche
estranei  all'Amministrazione,  secondo  le  modalita'  previste  dai
rispettivi ordinamenti.
  2.  Gli  accordi  di  programma  di  cui  al  comma 1 possono anche
integrare  le  convenzioni  gia'  stipulate  dal  Dipartimento  per i
servizi   tecnici   nazionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri))
                               Art. 5.
       Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato del Po
                      per assunzione a termine
  1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti
ed  indifferibili  finalizzati  ad eliminare i pericoli immanenti nei
riguardi  delle  popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla
regione  Piemonte ed approvati dall'Autorita' di bacino del fiume Po,
((le  regioni  Piemonte  e  Liguria,  per le esigenze proprie e delle
amministrazioni provinciali, comunali e delle comunita' montane delle
regioni  stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con
contratto  e termine di durata non superiore a due anni nel limite di
20  unita'  per  quanto concerne il Piemonte e di 5 unita' per quanto
concerne  la Liguria)), utilizzando anche le graduatorie degli avvisi
pubblici  effettuati  per  le  assunzioni  di  cui all'articolo 7 del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. La copertura dei
relativi oneri e' a carico delle amministrazioni interessate.
  2. Il Magistrato del Po e' autorizzato ad assumere, con contratto a
termine  di  durata non superiore ad un anno, sino a cinque unita' di
personale tecnico specializzato.
                               Art. 6.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 28 agosto 1995

                              SCALFARO

             DINI,  Presidente  del Consiglio dei Ministri e Ministro
           del tesoro

             CORONAS, Ministro dell'interno

             MASERA,  Ministro  del  bilancio  e della programmazione
           economica

             FANTOZZI, Ministro delle finanze

             BARATTA, Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente

             FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari
           regionali
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO