DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1995 , n. 5
Interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo.
Vigente al: 28-5-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere interventi straordinari per il completamento degli edifici ospitanti, o destinati ad ospitare, uffici giudiziari della citta' di Palermo, per la realizzazione di impianti e per la fornitura di dotazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 gennaio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, ad eccezione della deroga a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, cosi' come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, si applicano, per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza dell'amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della citta' di Palermo, nonche' per la realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici. 2. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione e la ristrutturazione di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari nella citta' di Palermo. 3. La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti a trattativa privata autorizzati ai sensi dei commi 1 e 2 e' demandata ad una commissione presieduta dal prefetto di Palermo e composta dal sindaco di Palermo, dal presidente dell'ordine forense di Palermo, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal soprintendente per i beni culturali e ambientali e dal comandante dei vigili del fuoco. La partecipazione alla commissione non da' diritto ad indennita' o ad emolumenti.
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 gennaio 1995 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI