1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che prepara o pone in commercio mangimi medicati o prodotti intermedi in difetto di autorizzazione o non osservando quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, o dell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), e comma 5, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni al produttore che non osserva quanto disposto l'art. 4, comma 1, lettera f), e comma 3.
3. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni a chiunque non osserva quanto disposto dagli articoli 5 e 6.
4. Salvo quanto previsto dal comma 1, chiunque detiene per l'immissione sul mercato, immette sul mercato o comunque utilizza i mangimi medicati o prodotti intermedi di cui al comma 1 è punito con l'arresto da un mese a dieci mesi o con l'ammenda da lire dieci a lire sessanta milioni.
5. Non sono punibili i soggetti di cui al comma 4, qualora la difformità dei mangimi o dei prodotti intermedi alle disposizioni richiamate al comma 1 riguarda requisiti intrinseci e non apparenti del prodotto che non siano da tali soggetti agevolmente conoscibili né siano conosciuti.
6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque consegna mangimi o prodotti intermedi in violazione dell'art. 9 è puntito con l'arresto da tre a diciotto mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
7. Chiunque consegna mangimi medicati ad allevatori o detentori di animali in difetto di prescrizione di un veterinario abilitato è puntito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
8. Si applica la sanzione di cui al comma 6 al veterinario che non osservi le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4, ed all'art. 8, comma 1.
9. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'allevatore o il detentore di animali che non osserva le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire quindici a lire novanta milioni.