DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1992 , n. 23

Concessione di amnistia per reati tributari.

 Vigente al: 29-5-2024  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge  di  delegazione per la concessione di amnistia 30
dicembre 1991, n. 413, ed in particolare il titolo VII;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           A m n i s t i a
  1.  E' concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte
dirette e di  imposta  sul  valore  aggiunto,  commessi  fino  al  30
settembre  1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere
definiti secondo  le  disposizioni  del  titolo  VI  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413.
  2.  Per  ciascuna  imposta  l'amnistia  si  applica,  salvo  quanto
previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al
periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro,
avendone  interesse,  presenti  dichiarazione  integrativa   per   la
definizione  per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso.
L'amnistia   si   applica,   indipendentemente   dalla    definizione
dell'intero periodo di imposta:
    a)  relativamente  ai  reati  di  cui al primo e al secondo comma
dell'art. 1 e al numero 7 dell'art. 4  del  decreto-legge  10  luglio
1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, nonche' alla lettera f) del comma  1  dell'art.  4  del
predetto  decreto  nel  testo  modificato  dal decreto-legge 16 marzo
1991, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  maggio
1991,  n.  154,  e  al  primo  comma  dell'art.  56  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  nei  limiti
degli importi integrativamente dichiarati o versati;
    b)  relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione
integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti  dai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  3.  Per  i  reati  commessi  dai  sostituti d'imposta l'amnistia si
applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le ritenute  siano  state  versate  ovvero  l'importo  delle
ritenute  non  versate  risulti  compreso  in  quello  indicato nella
dichiarazione integrativa.
  4. Nei confronti delle persone  che  si  trovano  nelle  condizioni
previste  dal  comma  6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, l'amnistia si applica altresi' per ciascun  periodo  di  imposta
cui  i  reati  si riferiscono, se e' presentata l'istanza di cui allo
stesso comma 6.
  5. E' concessa amnistia, alle  condizioni  sopra  indicate,  per  i
reati,  commessi  fino  al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art.  2621  del  codice  civile  quando  tali  reati siano stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria.
                               Art. 2.
                      Esclusioni dall'amnistia
  1. L'amnistia non si applica:
    a)  ai  condannati  per  i  delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis, 648-  ter  del  codice  penale  o  per  taluno  dei  delitti
richiamati nel citato art. 648- bis;
    b)  ai  condannati,  qualora  ricorrano  le  circostanze previste
dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
    c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso e sottoposte ad una misura  di  prevenzione  ai  sensi  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
  2.  L'amnistia  non  si applica anche se la sentenza di condanna di
cui al  comma  1,  per  fatti  anteriormente  commessi,  e'  divenuta
definitiva  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sempre che a tale data  sia  pendente  il  relativo
processo penale.
  3.  I  procedimenti  in  corso  per  i reati di cui all'art. 1 sono
sospesi fino alla scadenza del termine  per  la  presentazione  della
dichiarazione  integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'art.
57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  e,  se  queste  sono  state
presentate,  fino a quando l'ufficio finanziario non avra' comunicato
al  giudice,  evitando  ogni  ritardo,  gli  elementi  necessari  per
valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione
dell'amnistia.
  4.  Agli  effetti  della  disposizione contenuta nel comma 2, se la
dichiarazione  integrativa  e'  presentata  da   soggetti   nei   cui
confronti,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, e'
pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1,  i
procedimenti  in  corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito
definitivo dei suddetti processi; a tal  fine  la  pendenza  di  tali
processi   e  la  definizione  degli  stessi  sono  comunicate  dalla
cancelleria al locale ufficio delle imposte che  ne  da'  notizia  al
giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se
diverso.
                                Art. 3.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 20 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MARTELLI,   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI