LEGGE 16 luglio 1984 , n. 314

Finanziamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per il 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati, riordinato con decreto interministeriale 26 luglio 1967 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 1967, n. 226, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nelle more di approvazione del nuovo piano pluriennale 1984-1988, ai sensi dell'articolo 27 della predetta legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è concesso per l'anno 1984 un contributo di funzionamento di lire 80 miliardi.

Art. 2


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1984

PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI