DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981 , n. 395

Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonché il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



In attesa del riordino organico della materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine di cui al primo e quarto comma dell'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.

Art. 2


I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.

Art. 3


All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4



Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981

PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - LA MALFA - ANDREATTA - MARCORA - MANNINO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1981

Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 22