LEGGE 22 luglio 1977 , n. 488

Concessione di un contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79 a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

 Vigente al: 19-5-2024  

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la concessione, a favore della Societa' italiana per
l'organizzazione  internazionale  (SIOI),  con  sede  in  Roma, di un
contributo annuo di lire 200 milioni per il triennio 1977-79.
                               Art. 2.

  La    Societa'   italiana   per   l'organizzazione   internazionale
presentera'  al  Ministero  degli  affari  esteri,  entro  il mese di
febbraio  di  ciascuno  degli  anni  in  cui riceve il contributo, il
proprio  bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa
sull'attivita'  svolta,  relativo all'anno finanziario immediatamente
precedente.   Il   Ministro  per  gli  affari  esteri  provvedera'  a
trasmettere  entro  trenta giorni tali documenti al Parlamento con il
proprio motivato giudizio sulla gestione della Societa'.
  Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel
comma  precedente,  sara'  effettuato  il  versamento  alla  Societa'
italiana   per   l'organizzazione   internazionale   della  quota  di
contributo  relativa  allo  esercizio finanziario successivo a quello
cui si riferiscono i documenti stessi.
                               Art. 3.

  All'onere  di  lire  200  milioni,  derivante dall'attuazione della
presente  legge  nell'anno  finanziario  1977,  si  provvede mediante
riduzione  del  fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 luglio 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - FORLANI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO