LEGGE
30
luglio
1959
, n. 615
Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre
1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza della
approvazione dei piani regolatori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente:
"In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".
Data a Roma, addì 30 luglio 1959
GRONCHI SEGNI - TOGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA