LEGGE 30 luglio 1959 , n. 615

Modifica al terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, è sostituito dal seguente:
"In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre 3 anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI SEGNI - TOGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA