DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4
maggio
1958
, n. 797
Riordinamento delle Commissioni locali per la pesca fluviale e
lacuale.
Vigente al: 19-5-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci".
Art. 2
Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale.
Fanno parte di ciascuna Commissione:
a) il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio;
b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
d) il capo dell'Ufficio del Genio civile;
e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio;
f) il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva;
g) due membri designati, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni nazionali più rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci.
I membri di cui alla lettera g) del presente articolo durano in carica tre anni.
Art. 3
La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti più province.
Dato a Roma, addì 4 maggio 1958
GRONCHI ZOLI - COLOMBO - TAMBRONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 157. - DI PRETORO