LEGGE
20
dicembre
1952
, n. 2391
Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione
di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.
Vigente al: 18-5-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, è prorogata al 31 dicembre 1952.
Art. 2
Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, è fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anziché in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Data a Roma, addì 20 dicembre 1952
EINAUDI DE GASPERI - CAPPA - ZOLI - VANONI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI