LEGGE 20 dicembre 1952 , n. 2391

Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco.

 Vigente al: 18-5-2024  

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, è prorogata al 31 dicembre 1952.

Art. 2


Il contributo previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, è fissato per l'anno 1952 in lire 1500 mensili anziché in lire 2500 per ogni marittimo imbarcato.

Art. 3


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - CAPPA - ZOLI - VANONI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI