LEGGE 31 ottobre 1952 , n. 1333
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.
Vigente al: 18-5-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1952-53, in lire 2.000.000.000.
Art. 3. Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1952-53, in lire 10.000.000.000.
Art. 4. Sono autorizzate, per l'esercizio 1952-53, la spesa di lire 600.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di lire 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 Parte di provvedimento in formato grafico