LEGGE 23 febbraio 1952 , n. 98

Concessione di contributi straordinari dello Stato per l'importo di complessive lire 16.000.000 (esercizio finanziario 1950-51) per spese inerenti alla partecipazione italiana all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles e per la organizzazione dell'VIII Congresso internazionale di scienze amministrative in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di L. 2.500.000 per corrispondere all'istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles le quote di adesione dell'Italia all'istituto stesso, relative agli anni 1948-1949 e 1950.

Art. 2


È autorizzata un'assegnazione annuale di L. 1.000.000 a favore della sezione italiana presso l'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 per le spese di funzionamento della Sezione stessa.

Art. 3


È concesso un contributo straordinario di L. 10 milioni a favore del Comitato organizzatore dell'VIII Congresso di scienze amministrative per le spese di organizzazione del Congresso stesso.

Art. 4


È autorizzata la spesa di L. 1.500.000 per il funzionamento della Delegazione italiana presso l'VIII Congresso di scienze amministrative.

Art. 5


Le spese e i contributi autorizzati con gli articoli precedenti, graveranno sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Alla copertura della spesa di complessive L. 10.000.000 derivante dalla presente legge a carico del bilancio dell'esercizio 1950-51, verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 458 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI PICCIONI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI