LEGGE 2 febbraio 1952 , n. 55

Disposizioni relative alle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di maestro elementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Commissione giudicatrice del concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari è nominata dal Provveditore agli studi e composta di cinque membri, compreso il presidente, secondo le norme che saranno di volta in volta fissate dal bando di concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, sono nominati altri quattro membri per ogni gruppo di 500 concorrenti o frazione di 500 e la Commissione si ripartisce in sottocommissioni di quattro membri con lo stesso presidente.

Art. 2


Le disposizioni dell'art. 1 si applicano ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti dai Provveditori agli studi nel 1947.

Art. 3


A ciascuno dei tre membri della Commissione medico fiscali nominata dal Provveditore agli studi, per accertare se i candidati ai concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari indetti nel luglio 1947 fossero di sana costituzione fisica, esenti da difetti fisici tali da diminuirne il prestigio come insegnanti e l'idoneità al pieno adempimento dei loro doveri e se fossero, particolarmente, immuni da malattie che potessero pregiudicare la salute degli alunni, è corrisposto, per ogni candidato visitato, un compenso di L. 100.
Il compenso è ridotto a L. 50 se il medico percepisca assegni continuativi a carico del bilancio dello Stato, di Enti pubblici o di diritto pubblico.
Le spese per gli eventuali esami radioscopici e radiologici e per gli altri accertamenti diagnostici disposti dalla Commissione medica di cui al primo comma sono a carico dello Stato.

Art. 4


All'onere di complessive lire 28.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-1951, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI