LEGGE 25 ottobre 1950 , n. 964

Approvazione delle Convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa.

 Vigente al: 20-5-2024  

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  approvate le allegate Convenzioni stipulate tra la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri e l'Agenzia, Nazionale Stampa Associata
(A.N.S.A.) il 18 novembre 1948 e concernenti rispettivamente:
    a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e
periferici  del  Governo, nonche' la trasmissione diretta ai medesimi
di informazioni nazionali ed estere;
    b)  la  diffusione  di  notizie  italiane politiche, economiche e
finanziarie negli Stati Uniti d'America.
                               Art. 2.

  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 50.000.000 per far fronte agli
oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'art. 1.
  Alla  copertura  della spesa anzidetta viene destinata una aliquota
delle maggiori entrate accertate con la legge 30 giugno 1949, n. 529,
concernente  variazioni  allo  stato  di  previsione dell'entrata per
l'esercizio 1948-49 (4° provvedimento).
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  occorrenti per l'attuazione
della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SFORZA -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
                 AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA 
                             "A.N.S.A." 
 
                 (Per il servizio del Nord-America). 
 
Convenzione  tra  il  Servizio  informazioni  della  Presidenza   del
  Consiglio dei  Ministri  e  l'Agenzia  Nazionale  Stampa  Associata
  (A.N.S.A.). 
 
  Al fine di far  conoscere  negli  Stati  Uniti  i  piu'  importanti
avvenimenti italiani, nonche' i problemi attinenti alla  nostra  vita
politica,  culturale  ed  economica,  esaminate  le  proposte   fatte
dall'A.N.S.A., dopo il periodo di prova effettuato dal giugno 1946 al
giugno 1948, tra il Governo italiano, Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, Servizio informazioni, d'intesa col Ministero degli  affari
esteri e di concerto con quello del  tesoro,  e  l'Agenzia  Nazionale
Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda n.  27,
per la durata di un anno, e precisamente dal  1  luglio  1948  al  30
giugno 1949, salvo disdetta di una  delle  due  parti,  da  chiedersi
mediante preavviso di 15 giorni, si conviene quanto segue: 
    1° L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due  lanci  quotidiani  di
notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle 14,30  alle  15,30
(ora di Roma) corrispondente alle  ore  7,30-8,30  di  New  York;  il
secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di  Roma:  corrispondente  alle
16-17 di New York. La velocita' di trasmissione sara'  di  25  parole
circa  al  minuto,  per  cui  nei  due  lanci  verranno  giornalmente
trasmesse circa 2500 parole. 
    Alla  manipolazione  telegrafica   del   notiziario   provvedera'
l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna
all'Ufficio A.N.S.A. di New York provvedera'  la  Societa'  americana
"Press Wireless". 
    2° I notiziari verranno redatti  in  modo  da  dare  una  visione
panoramica  degli  avvenimenti  nazionali  piu'  importanti;  saranno
inoltre  trasmesse  notizie  desunte  dai   comunicati   governativi,
d'accordo  con  il  Servizio  informazioni   della   Presidenza   del
Consiglio. 
    La  distribuzione  dei  notiziari  verra'  effettuata  attraverso
abbonamenti, il cui ammontare dovra' essere sempre inferiore a quello
che venisse praticato da altre Agenzie straniere. 
    Alla diffusione del servizio a New  York  provvedera'  l'A.N.S.A.
con  una  organizzazione  idonea  e  con  personale  competente  bene
introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana. 
    3° La Presidenza del Consiglio  concorrera'  alle  spese  per  il
mantenimento del servizio con un contributo mensile  di  dollari  900
(novecento) da pagarsi posticipatamente. 
    4° Resta inteso  che  le  rappresentanze  all'estero  e  le  navi
italiane in navigazione potranno utilizzare il  servizio,  a  proprie
spese, e potranno altresi' provvedere alla diffusione e distribuzione
delle  notizie,  sempreche'  non  esista  una  organizzazione  locale
dell'A.N.S.A. 
    5°  L'A.N.S.A.  si  impegna  ad   inviare   quotidianamente   per
conoscenza al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio il
testo del  notiziario  trasmesso  e  trimestralmente  l'elenco  degli
abbonati al servizio  che  e'  oggetto  della  presente  Convenzione,
nonche'  un   sintetico   rendiconto   finanziario   della   gestione
dell'Ufficio di corrispondenza di New York. 
    6° L'A.N.S.A. si impegna inoltre  di  inviare  periodicamente  ai
Servizio informazioni della Presidenza la  documentazione  dell'opera
svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie
trasmesse). 
    7° Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi
delle trasmissioni non dovuti  a  causa  di  forza  maggiore,  verra'
applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata  dalla
Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi piu' gravi si
potra'  anche  far  luogo  alla  risoluzione  immediata   di   questa
Convenzione. 
    8° Per la trasmissione di cui e' oggetto la presente  Convenzione
e da eseguirsi a mezzo di trasmettitori  della  Compagnia  Italcable,
l'A.N.S.A. potra' utilizzare la franchigia  di  un  milione  di  lire
annue per la Convenzione in vigore tra il  Ministero  delle  poste  e
telecomunicazioni e la  stessa  Societa'  Italcable.  Il  regolamento
delle  eventuali  eccedenze  sara'   concordato   fra   il   Servizio
informazioni della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia A.N.S.A. 
    9° La  presente  Convenzione  entrera'  in  vigore  dopo  la  sua
approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
  Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948. 
 
                   p. la Presidenza del Consiglio 
 
                 Il Capo del Servizio informazioni. 
 
                             NAPOLITANO 
 
                       per L'Agenzia A.N.S.A. 
 
    

Il Direttore generale                       Il Consigliere delegato

      AZZARITA                                       RICCARDI

    
                 AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA 
                             "A.N.S.A." 
 
                      (Per il servizio interno) 
Convenzione tra la Presidenza del Consiglio Servizio informazioni - e
  l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). 
 
  Nella duplice  finalita'  di  assicurare  agli  organi  di  Governo
centrali e periferici: 
    a) un mezzo celere per diramare notizie  e  comunicati  ufficiali
del Governo; 
    b) un tempestivo, completo  e  diretto  notiziario  nazionale  ed
estero. 
 
  Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia  Nazionale
Stampa Associata (A.N.S.A.) dopo il periodo di prova  effettuato  dal
gennaio al giugno 1948. 
  Tra  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   Servizio
informazioni, di concerto con il Ministero  del  tesoro  e  l'Agenzia
Nazionale  Stampa  Associata  (A.N.S.A.),  con  sede  in  Roma,   via
Propaganda n. 27, per la durata di un  anno,  e  precisamente  dal  1
luglio 1948 al 30 giugno 1949, si conviene quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla  radio  e  alle
agenzie di stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali  che  il
Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad  essa
pervenire direttamente o attraverso il  Servizio  informazioni  della
Presidenza del Consiglio. 
  Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso  i
locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione
alla stampa nell'ambito delle rispettive province. 
                               Art. 2. 
 
  L'A.N.S.A. si  impegna  di  far  pervenire  giornalmente  i  propri
notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo  dello  Stato,  ai
Ministri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio,
al capo del Servizio  informazioni,  nonche'  alle  Prefetture  della
Repubblica, e per queste ultime in conformita' a quanto stabilisce il
successivo articolo. 
                               Art. 3. 
 
  Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo  corrispondera'
all'A.N.S.A. mensilmente: 
 
 
    nel periodo 1 luglio-31 ottobre 1948, durante 
il quale i servizi stessi verranno effettuati a 
tutte le Prefetture della Repubblica, oltre che 
   agli organi citati nell'articolo 2................ L. 4.000.000 
 
    nel periodo 1 novembre 1948-30 giugno 1949 
durante il quale i servizi verranno assicurati 
oltre che agli organi centrali del Governo a 67 
Prefetture che saranno indicate dal Servizio 
 
   informazioni della Presidenza del Consiglio....... L. 3.375.000 
 
                               Art. 4. 
 
  Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla
continuita' dei servizi, in esse  comprese  quelle  da  corrispondere
alle Amministrazioni statali per le diramazioni  radiotelegrafiche  e
telefoniche e per le comunicazioni  telegrafiche  e  telefoniche  nel
territorio della Repubblica. 
                               Art. 5. 
 
  Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A.,  per  omissioni  o  ritardi
delle trasmissioni non dovuti  a  causa  di  forza  maggiore,  verra'
applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata  dalla
Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi piu' gravi si
potra'  anche  far  luogo  alla  risoluzione  immediata   di   questa
Convenzione. 
                               Art. 6. 
 
  Mediante preavviso  di  quindici  giorni  ciascun  contraente  puo'
chiedere la risoluzione dell'impegno. 
                               Art. 7. 
 
  Questa Convenzione entrera' in vigore dopo la sua approvazione  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
  Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948. 
 
 
                    p. la Presidenza del Consiglio 
 
                   Il Capo del Servizio informazioni 
                               NAPOLITANO 
 
                        per L'Agenzia A.N.S.A. 
 
    

Il Direttore generale                       Il Consigliere delegato

      AZZARITA                                       RICCARDI