LEGGE 25 ottobre 1950 , n. 964
Approvazione delle Convenzioni stipulate il 18 novembre 1948 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie ed autorizzazione della relativa spesa.
Vigente al: 20-5-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sono approvate le allegate Convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia, Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) il 18 novembre 1948 e concernenti rispettivamente: a) la diramazione di notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, nonche' la trasmissione diretta ai medesimi di informazioni nazionali ed estere; b) la diffusione di notizie italiane politiche, economiche e finanziarie negli Stati Uniti d'America.
Art. 2. E' autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalle Convenzioni di cui all'art. 1. Alla copertura della spesa anzidetta viene destinata una aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 30 giugno 1949, n. 529, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 (4° provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 ottobre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA "A.N.S.A." (Per il servizio del Nord-America). Convenzione tra il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). Al fine di far conoscere negli Stati Uniti i piu' importanti avvenimenti italiani, nonche' i problemi attinenti alla nostra vita politica, culturale ed economica, esaminate le proposte fatte dall'A.N.S.A., dopo il periodo di prova effettuato dal giugno 1946 al giugno 1948, tra il Governo italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, d'intesa col Ministero degli affari esteri e di concerto con quello del tesoro, e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, salvo disdetta di una delle due parti, da chiedersi mediante preavviso di 15 giorni, si conviene quanto segue: 1° L'A.N.S.A. si impegna ad effettuare due lanci quotidiani di notizie per il Nord America. Il primo lancio dalle 14,30 alle 15,30 (ora di Roma) corrispondente alle ore 7,30-8,30 di New York; il secondo dalle ore 22 alle ore 23 (ora di Roma: corrispondente alle 16-17 di New York. La velocita' di trasmissione sara' di 25 parole circa al minuto, per cui nei due lanci verranno giornalmente trasmesse circa 2500 parole. Alla manipolazione telegrafica del notiziario provvedera' l'A.N.S.A. con i propri mezzi, mentre per la captazione e la consegna all'Ufficio A.N.S.A. di New York provvedera' la Societa' americana "Press Wireless". 2° I notiziari verranno redatti in modo da dare una visione panoramica degli avvenimenti nazionali piu' importanti; saranno inoltre trasmesse notizie desunte dai comunicati governativi, d'accordo con il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio. La distribuzione dei notiziari verra' effettuata attraverso abbonamenti, il cui ammontare dovra' essere sempre inferiore a quello che venisse praticato da altre Agenzie straniere. Alla diffusione del servizio a New York provvedera' l'A.N.S.A. con una organizzazione idonea e con personale competente bene introdotto nel campo giornalistico e nella colonia italiana. 3° La Presidenza del Consiglio concorrera' alle spese per il mantenimento del servizio con un contributo mensile di dollari 900 (novecento) da pagarsi posticipatamente. 4° Resta inteso che le rappresentanze all'estero e le navi italiane in navigazione potranno utilizzare il servizio, a proprie spese, e potranno altresi' provvedere alla diffusione e distribuzione delle notizie, sempreche' non esista una organizzazione locale dell'A.N.S.A. 5° L'A.N.S.A. si impegna ad inviare quotidianamente per conoscenza al Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio il testo del notiziario trasmesso e trimestralmente l'elenco degli abbonati al servizio che e' oggetto della presente Convenzione, nonche' un sintetico rendiconto finanziario della gestione dell'Ufficio di corrispondenza di New York. 6° L'A.N.S.A. si impegna inoltre di inviare periodicamente ai Servizio informazioni della Presidenza la documentazione dell'opera svolta e dei risultati conseguiti (giornali che utilizzano le notizie trasmesse). 7° Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A. per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione. 8° Per la trasmissione di cui e' oggetto la presente Convenzione e da eseguirsi a mezzo di trasmettitori della Compagnia Italcable, l'A.N.S.A. potra' utilizzare la franchigia di un milione di lire annue per la Convenzione in vigore tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la stessa Societa' Italcable. Il regolamento delle eventuali eccedenze sara' concordato fra il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio e l'Agenzia A.N.S.A. 9° La presente Convenzione entrera' in vigore dopo la sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948. p. la Presidenza del Consiglio Il Capo del Servizio informazioni. NAPOLITANO per L'Agenzia A.N.S.A. Il Direttore generale Il Consigliere delegato AZZARITA RICCARDI
AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA "A.N.S.A." (Per il servizio interno) Convenzione tra la Presidenza del Consiglio Servizio informazioni - e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.). Nella duplice finalita' di assicurare agli organi di Governo centrali e periferici: a) un mezzo celere per diramare notizie e comunicati ufficiali del Governo; b) un tempestivo, completo e diretto notiziario nazionale ed estero. Esaminate le proposte fatte in questi sensi dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) dopo il periodo di prova effettuato dal gennaio al giugno 1948. Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Servizio informazioni, di concerto con il Ministero del tesoro e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.), con sede in Roma, via Propaganda n. 27, per la durata di un anno, e precisamente dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949, si conviene quanto segue: Art. 1. L'A.N.S.A. si impegna di diramare ai giornali, alla radio e alle agenzie di stampa con essa collegate, i comunicati ufficiali che il Governo centrale, i Ministeri e gli organi governativi fanno ad essa pervenire direttamente o attraverso il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio. Anche i prefetti possono diramare i propri comunicati attraverso i locali uffici dell'A.N.S.A.; questa ne cura la immediata trasmissione alla stampa nell'ambito delle rispettive province.
Art. 2. L'A.N.S.A. si impegna di far pervenire giornalmente i propri notiziari nazionali ed esteri all'Ufficio del Capo dello Stato, ai Ministri, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, al capo del Servizio informazioni, nonche' alle Prefetture della Repubblica, e per queste ultime in conformita' a quanto stabilisce il successivo articolo.
Art. 3. Per i servizi di cui agli articoli 1 e 2 il Governo corrispondera' all'A.N.S.A. mensilmente: nel periodo 1 luglio-31 ottobre 1948, durante il quale i servizi stessi verranno effettuati a tutte le Prefetture della Repubblica, oltre che agli organi citati nell'articolo 2................ L. 4.000.000 nel periodo 1 novembre 1948-30 giugno 1949 durante il quale i servizi verranno assicurati oltre che agli organi centrali del Governo a 67 Prefetture che saranno indicate dal Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio....... L. 3.375.000
Art. 4. Sono a carico dell'A.N.S.A. le spese inerenti all'attuazione e alla continuita' dei servizi, in esse comprese quelle da corrispondere alle Amministrazioni statali per le diramazioni radiotelegrafiche e telefoniche e per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche nel territorio della Repubblica.
Art. 5. Nel caso di inadempienza dell'A.N.S.A., per omissioni o ritardi delle trasmissioni non dovuti a causa di forza maggiore, verra' applicata, a titolo di penale, una somma che sara' determinata dalla Presidenza del Consiglio fino a lire 100.000, e in casi piu' gravi si potra' anche far luogo alla risoluzione immediata di questa Convenzione.
Art. 6. Mediante preavviso di quindici giorni ciascun contraente puo' chiedere la risoluzione dell'impegno.
Art. 7. Questa Convenzione entrera' in vigore dopo la sua approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Letto, firmato e sottoscritto il 18 novembre 1948. p. la Presidenza del Consiglio Il Capo del Servizio informazioni NAPOLITANO per L'Agenzia A.N.S.A. Il Direttore generale Il Consigliere delegato AZZARITA RICCARDI