REGIO DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1931 , n. 78

Istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del Conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio esercito. (031U0078)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che il conte Gian Giacomo Felissent, con testamento olografo 24 giugno 1910, legava a favore del Comando del presidio militare di Treviso alcuni beni situati nel comune di Villorba, perché fossero adibiti a dare alloggio temporaneo, a titolo di convalescenza, di riposo o per licenza, a militari ufficiali con famiglia o soli;
Considerata l'assoluta e urgente necessità di alienare i beni suddetti onde costituire, invece, col ricavato dalla vendita convertito in titoli pubblici, una fondazione di carattere militare avente lo scopo - analogo - di concedere sovvenzioni ad ufficiali che trascorrano un periodo di convalescenza, di riposo o di licenza, in località compresa nel territorio di giurisdizione del Comando del presidio di Treviso;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministero della guerra ha facoltà di alienare, con le modalità che riterrà più opportune, i beni costituenti il legato disposto dal conte Gian Giacomo Felissent, con suo testamento olografo del 24 giugno 1910, a favore del Comando del presidio di Treviso.

Art. 2



Il ricavato da detta alienazione, insieme alle somme dovute dagli eredi Felissent all'Amministrazione militare per frutti scaduti, sarà rinvestito in titoli pubblici di Stato e destinato a costituire il patrimonio di una fondazione da istituirsi, nelle forme consuete, al nome del conte Gian Giacomo Felissent.

Art. 3



la fondazione «Conte Gian Giacomo Felissent» avrà lo scopo di provvedere con la rendita del proprio patrimonio alla concessione di sovvenzioni agli ufficiali del Regio esercito, con famiglia o soli, i quali trascorrano un periodo di convalescenza, di riposo o di licenza in località compresa nel territorio di giurisdizione del Comando del presidio di Treviso. Potranno conseguire tali sovvenzioni, peraltro, solo gli ufficiali che siano nativi della provincia di Treviso, ovvero che appartengano a famiglia avente stabile residenza in Comuni di quella Provincia, ovvero che siano effettivi a corpi aventi sede in Treviso.

Art. 4



Il Ministro per la guerra provvederà per la esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Lo stesso Ministro è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Gazzera.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX
Atti dei Governo, registro 305, foglio 28. - Mancini.