REGIO DECRETO-LEGGE
3
giugno
1926
, n. 974
Proroga di disposizioni concernenti la contabilità generale dello
Stato. (026U0974)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di prorogare le disposizioni in vigore relative all'uso degli assegni per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Articolo unico.
È prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597.
Per i pagamenti da effettuarsi a mezzo dei funzionari delegati, l'Amministrazione delle privative potrà valersi anche delle forme in vigore per le altre Amministrazioni dello Stato, quando ciò sia riconosciuto opportuno nell'interesse del servizio.
A temporanea deroga delle norme vigenti, i moduli per assegni, da emettersi dalla detta Amministrazione a sensi del citato R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, disponibili al termine dell'esercizio 1925-26, potranno essere utilizzati per l'esercizio 1926-27.
Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 77. - Coop