DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998 , n. 445

Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca.

 Vigente al: 20-5-2024  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il codice  della navigazione, approvato con  regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Visti gli articoli 332, 354 e  380 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  febbraio  1952,   n.  328,  recante  regolamento  per
l'esecuzione del codice della navigazione;
  Visti  gli  articoli 21  e  47  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica  8 novembre  1991, n.  435,  recante norme  in materia  di
sicurezza della navigazione;
  Visto  l'articolo   10  del  decreto  del   Ministro  della  marina
mercantile  in data  22  giugno  1982, recante  norme  in materia  di
sicurezza delle  navi da  pesca, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 200 del 22 luglio 1982;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 1998;
  Sulla proposta del Ministro per  le politiche agricole, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  332 del decreto  del Presidente della  Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  332 (Visto  sulla  licenza). -  1. Per  le  navi adibite  al
traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre
di ogni anno,  al visto dell'autorita' marittima  mercantile che l'ha
rilasciata,  per la  riconferma della  validita' e  per il  pagamento
delle relative tasse.
  2. Per  le navi  e i  galleggianti adibiti  alla pesca  marittima o
all'acquacoltura, la  licenza di  navigazione e' sottoposta  ogni tre
anni  al visto  della  autorita' marittima  che  l'ha rilasciata,  in
concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.".
                               Art. 2.
  1. L'articolo  354 del decreto  del Presidente della  Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 354 (Durata del ruolo). - 1. Per le navi adibite al traffico,
la durata  del ruolo non puo'  eccedere il periodo di  tre anni dalla
data del rilascio.
  2.  Allo  spirare del  termine  previsto  dal  comma 1  gli  uffici
marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.
  3. Per  le navi e  i galleggianti  adibiti alla pesca  marittima il
ruolo  di  equipaggio  ha  durata   triennale  e  viene  ritirato  in
concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
  4. Il  ruolo ritirato e'  trasmesso in copia  vistata all'I.N.P.S.,
che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi
dovuti,  lo restituisce  all'ufficio  di compartimento  che ne  aveva
assunto il carico.
  5.   I  ruoli   rilasciati  dall'autorita'   consolare,  effettuata
l'operazione  di decontazione,  sono conservati  presso l'ufficio  di
compartimento   designato  dal   Ministro  dei   trasporti  e   della
navigazione.".
                               Art. 3.
  1. L'articolo  380 del decreto  del Presidente della  Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 380 (Vidimazione  delle carte di bordo per le  navi da pesca,
da diporto ed adibite ai servizi locali). 1. Per le navi adibite alla
pesca marittima la presentazione delle  carte e degli altri documenti
di  bordo  all'autorita' marittima  per  la  vidimazione deve  essere
effettuata  ogni  tre  anni  in concomitanza  con  il  rinnovo  delle
annotazioni di sicurezza; per le  navi adibite alla pesca fuori degli
stretti si osservano  le disposizioni dell'articolo 179  del codice e
dei primi tre commi dell'articolo 181 del codice.
  2. Per le  navi adibite ai servizi locali,  determinati con decreto
del  Ministro dei  trasporti  e della  navigazione, la  presentazione
delle carte  e degli  altri documenti di  bordo deve  essere compiuta
almeno una  volta l'anno  e comunque  ogni volta  che le  navi stesse
compiano viaggi fuori dai limiti stabiliti nel decreto stesso.".
                               Art. 4.
  1. Il quarto comma dell'articolo  10 del decreto del Ministro della
marina mercantile in data 22 giugno 1982 e' sostituito dal seguente:
  "Le annotazioni  di sicurezza hanno  validita' non superiore  a tre
anni dalla data del rilascio.".
  2. Il  comma 3  dell'articolo 47 del  decreto del  Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e' sostituito dal seguente:
  " 3.  Le annotazioni di  sicurezza hanno validita' non  superiore a
due  anni,  ad eccezione  delle  unita'  da  pesca  per le  quali  la
validita' non puo' superare i tre anni.".
  3. All'articolo  21 del decreto  del Presidente della  Repubblica 8
novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis. Il certificato di navigabilita' per le unita' da pesca, ove
prescritto, ha validita' sessennale  con obbligo di visite intermedie
triennali   da  effettuare   secondo  le   modalita'  stabilite   dai
regolamenti dell'ente tecnico.".
  4.  Per le  unita' in  esercizio alla  data entrata  in vigore  del
presente decreto la  data di scadenza delle  annotazioni di sicurezza
deve intendersi prorogata fino a tre anni dalla data di rilascio e la
scadenza dei documenti e degli adempimenti di cui al presente decreto
e' uniformata a quelle delle annotazioni di sicurezza.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 novembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema , Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  De   Castro   ,   Ministro  per  le
                                  politiche agricole
                                  Treu ,  Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
  Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 4