LEGGE
4
gennaio
1994
, n. 10
Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e
altre disposizioni in materia di parchi nazionali.
Vigente al: 3-6-2024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.
Art. 4
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con la sentenza 6-15 luglio 1994 n. 302 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1994 n. 30) ha dichiarato:
- "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279."
Art. 5
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.
Data a Roma, addì 4 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO