LEGGE 8 febbraio 1977 , n. 17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

 Vigente al: 21-5-2024  

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni  per  i
trasgressori alle  norme  comunitarie  relative  all'adeguamento  del
potenziale viticolo alle esigenze del mercato, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
 
    Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di  viti  per
uve da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione  dell'autorita'
regionale  competente,  che  la  rilascia  con   l'osservanza   delle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del
17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni. 
  Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati  in  violazione
di  quanto  previsto  nel  comma  precedente  o  non  siano  conformi
all'autorizzazione  ottenuta,  la  competente   autorita'   regionale
dispone rispettivamente la estirpazione delle viti  il  cui  impianto
non  sia  stato  autorizzato  o  l'adeguamento   dell'impianto   alle
prescrizioni recate dall'autorizzazione. 
  Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel  precedente
comma entro il termine fissato dall'autorita'  regionale  competente,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore stesso il relativo costo. 
  Le attribuzioni previste nei commi precedenti  sono  affidate  alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                  ANDREOTTI - MARCORA 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO