DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1967 , n. 1474

Istituzione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Rho.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Rho (Milano), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1 ottobre 1966;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1966 è istituita in Rho (Milano) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2


Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
disegnatore meccanico (triennale);
congegnatore meccanico (triennale).

Art. 3


Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;
b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;
c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;
d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
e) corsi preparatori.

Art. 4


Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.
I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5


Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.
Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.
Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6


Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.
I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7


L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8


L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9


Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10


Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.
In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.
Le condizioni di ammissione alle scuole e ai Corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11


Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dell'art 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.
Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12


Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.
La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13


Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14


L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale un rappresentante del comune;
un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15


Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16


Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17


A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.
A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.
Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.
Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18


Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonché tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1967 e successive modificazioni.
Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19


Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20


Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.
Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21


Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22


Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica Istruzione fissato in L. 61.250.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23


Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1967

SARAGAT GUI - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1968

Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 24. - GRECO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Rho (Milano)

N. 1 sezione per disegnatore meccanico (triennale);
N. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale) per complessive classi N. 6




Qualifica Numero
dei posti Personale di ruolo

1. Preside senza insegnamento (I categoria).............. 1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A).................... 3
3. Insegnanti tecnici pratici (1)........................ 2
4. Segretario economo.................................... 1
5. Applicati............................................. 1
6. Magazzinieri.......................................... 1
7. Aiutanti tecnici...................................... 1
8. Bidelli............................................... 2





Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 92 setti-
manali
10. Insegnanti tecnici pratici (1)....................... 2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO