LEGGE
22
novembre
1954
, n. 1107
Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE PELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è elevata ad un massimo di lire 200.000 annue.
L'indennità di cui sopra è elevata a lire 300 mila per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.
La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.
Art. 3
Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, è fissato nella misura seguente:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti lire 20.000;
b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;.
c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5000;
d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2500;
e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, lire 2000.
Data a Roma, addì 22 novembre 1954
EINAUDI SCELBA - GAVA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO