REGIO DECRETO 18 aprile 1941 , n. 429

Istituzione della medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica. (041U0429)

 Vigente al: 20-5-2024  

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 22 novembre 1925-IV, n. 2369, col quale la Fratellanza « Pionieri dell'Aeronautica » è stata eretta in ente morale;
Riconosciuta l'opportunità di dare un attestato di benemerenza nazionale a coloro che per primi hanno dato la loro opera per la conquista del cielo;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituita la medaglia di benemerenza per i Pioneri dell'Aeronautica; essa ha il diametro di 34 millimetri e porta nel lato anteriore l'insegna dei Pioneri e la vista di un aerostato, di un dirigibile e di un aeroplano contornati dalla dicitura « Pioneri dell'Aeronautica »; nel rovescio porta all'intorno il motto: « primi per auras » e inciso il nome di colui al quale è concessa la medaglia con l'indicazione della data del fatto che ha dato luogo alla qualifica di Pioniere.

La medaglia è in argento ed è sostenuta da un nastro di seta azzurro avente nel centro un palo rosso di 11 millimetri che a sua volta ha, nel proprio centro, un palo nero di millimetri 3,50.

Art. 2



La medaglia è conferita,- dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, ai Pionieri iscritti nell'Albo ufficiale dell'associazione « Pionieri dell'Aeronautica ».

All'atto del conferimento della medaglia è rilasciato, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per 1'aeronautica, il brevetto indicante il nome del decorato con l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia.


Art. 3



Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, in base alle proposte inoltrate dall'associazione «Pionieri dell'Aeronautica», effettuerà la concessione della medaglia e rilascerà il relativo brevetto.

Le proposte dovranno essere corredate dell'attestato di iscrizione nell'Albo ufficiale dei Pionieri dell'Aeronautica.

Art. 4



La medaglia viene concessa anche alla memoria dei Pionieri deceduti.

Essa ed il relativo brevetto sono attribuiti in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa di lei, purché conservi lo stato vedovile, in mancanza della vedova al primogenito dei figli del decorato, ed in mancanza della vedova e dei figli al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.

Quando manchino detti congiunti, la medaglia ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Comune di nascita.

In caso di morte della persona alla quale fu attribuita in proprietà la medaglia, col relativo brevetto, concessa alla memoria, i passaggi di proprietà sono regolati con lo stesso ordine di cui al secondo comma del presente articolo.

Nello stesso modo si procede per i passaggi di proprietà nel caso di morte del decorato che sia già in possesso della medaglia e del brevetto.


Art. 5



Non possono ottenere la medaglia, né avendola ottenuta possono fregiarsene, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, ottenere la medaglia predetta né, avendola ottenuta, possono fregiarsene.


Art. 6



Le disposizioni regolamentari relative all'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie, si estendono anche alla medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica.


Art. 7



Il Ministero dell'aeronautica parteciperà al Comune di nascita del decorato la concessione della medaglia prevista dal presente decreto.

Al Comune di nascita del decorato spetta l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione la concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'iscrizione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.


Art. 8



Dei singoli conferimenti della medaglia di benemerenza per i Pionieri dell'Aeronautica viene data pubblicazione a cura del Ministero dell'aeronautica, con inserzione nel proprio Foglio d'ordini.

Ordiamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1941-XIX

Atti del Governo, registro 433, foglio 128. - MANCINI