REGIO DECRETO 31 agosto 1933 , n. 2305

Trasformazione del Regio istituto tecnico "Macedonio Melloni" di Parma in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri. (033U2305)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della Istruzione media e dei Convitti Nazionali;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media;
Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo all'approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il testo unico per la Finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il R. Istituto tecnico "Macedonio Melloni" di Parma a decorrere dal 1° ottobre 1933-XI è trasformato in R. Istituto tecnico commerciale e per geometri.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico commerciale e per geometri "Macedonio Melloni" di Parma, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole-Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 338, foglio 10. - Mancini.


STATUTO del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Macedonio Melloni" di PARMA

Art. 1.

Il R. Istituto tecnico "Macedonio Melloni" di Parma è costituito:
1° di tre corsi inferiori completi ad indirizzo generico;

2° di tre corsi superiori completi, dei quali:

a) due della sezione commerciale ad indirizzo amministrativo per il conseguimento del diploma di Ragioniere e Perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale;

b) uno della sezione per geometri, per il conseguimento del diploma di Geometra che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici.


Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonché di eventuali lasciti e donazioni.


Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio. Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.


Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.


Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Parma;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio d'amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.


Art. 6.

Al Consiglio d'amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.


Art. 7.

Il Preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.


Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Preside nella compilazione del Regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Preside ritenga opportuno interpellarlo.


Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.


Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Corso inferiore.

Esame di ammissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . . . . . . » 60
Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . . . . . . . . » 160
Esame di idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo
51 della Legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . » 50
Esame d'idoneità di cui alla lettera a) dell'art. 53
della Legge citata e art. 22 della Legge. 22 aprile
1932, n. 490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Corso superiore.

Esame di ammissione di cui alla. lettera a) dell'art.
51 e lettera a) dell'art. 52, n. 4°, della Legge
15 giugno 1931, n. 889 . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150
Esame di ammissione di. cui alla lettera c) dell'art. 52,
n. 40, della Legge citata . . . . . . . . . . . . . . . » 150
Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . . . . . . . . » 60
Prima inscrizione (immatricolazione) degli ammessi al
corso superiore dell'Istituto Magistrale che abbiano
superato lo speciale esame di cui alla lettera b)
dell'art. 52, n. 4°, della Legge citata . . . . . . . . » 160
Frequenza per ciascuna classe . . . . . . . . . . . . . . » 300
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo
51 della Legge citata . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100
Esame d'idoneità di cui alla lettera b) dell'articolo
53 della Legge citata . . . . . . . . . . . . . . . . . » 150
Esame di abilitazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . » 250
Tassa di Diploma (di cui 100 lire vanno a favore
dell'Erario, a norma dell'art. 66 della Legge citata) . » 200


Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose a sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero - che si estende anche alla tassa di diploma - è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).


Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza - che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame - e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.


Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola, e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2 dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Preside deve firmare gli ordini di pagamento.


Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1.000 (mille).
L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.


Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.


TABELLA ORGANICA del R. Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Macedonio Melloni" di PARMA

Parte di provvedimento in formato grafico