DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 , n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

 Vigente al: 20-5-2024  

Titolo I
DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÈ IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I
Riduzione dei costi della politica e degli apparati

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto  dagli
impegni presi in sede  comunitaria,  nonche'  di  emanare  misure  di
stimolo  fiscale  per  favorire  il  rilancio  della   competitivita'
economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Livellamento remunerativo Italia-Europa 
 
  1.   Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente
corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o
quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e
istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A,  non  puo'
superare  la  media  ponderata  rispetto  al   PIL   degli   analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di  omologhe
cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area  Euro.
Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo
al trattamento economico omnicomprensivo annualmente  corrisposto  in
funzione della carica ricoperta non puo' superare la media  ponderata
rispetto al PIL del  costo  relativo  ai  componenti  dei  Parlamenti
nazionali. 
  2. ((La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre  che  alle
cariche e agli incarichi negli organismi, enti e  istituzioni,  anche
collegiali, di cui  all'allegato  A  del  medesimo  comma,  anche  ai
segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti  di  prima
fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a
questi equiparati delle amministrazioni centrali  dello  Stato.))  Ai
fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo  si
intende il complesso delle retribuzioni e delle indennita'  a  carico
delle  pubbliche  finanze  percepiti  dal  titolare  delle   predette
cariche,  ivi  compresi  quelli  erogati  dalle  amministrazioni   di
appartenenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell'ISTAT  e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°
luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e
all'individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al
comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in  corso
sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La
partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In  sede  di
prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
Ministri di cui al primo periodo  e'  adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto
dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a
raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la
individuazione   riferite   all'anno   2010   sono   provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro
il 31 marzo 2012. ((3)) 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di
principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. 
  5. I componenti degli organi  di  cui  all'allegato  B,  che  siano
dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,
salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. ((3)) 
  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere
dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i
compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati  ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  28)
che "La commissione di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 30)  che  "All'aspettativa
di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito in legge  15  luglio  2011,  n.  111,  si  applica  la
disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della  legge  15  luglio
2002 n. 145". 
                               Art. 2 
 
                              Auto blu 
 
  1. La cilindrata delle auto di servizio non puo'  superare  i  1600
cc. 
  2. Fanno eccezione le auto in dotazione al  Capo  dello  Stato,  ai
Presidenti del Senato e della Camera, del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale  e  le  auto
blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 
  3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo  fino
alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, sono disposti modalita' e  limiti  di  utilizzo  delle
autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo. 
                               Art. 3 
 
                              Aerei blu 
 
  1. I voli di Stato  devono  essere  limitati  al  Presidente  della
Repubblica, ai Presidenti di  Camera  e  Senato,  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale. 
  2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere  specificamente
autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,
e  rese  pubbliche  sul  sito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato. 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo II
Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo III
Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di
impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione
scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione
finanziaria


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo IV
Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Capo V
Disposizioni in materia di entrate


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Titolo II
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

                               Art. 26 
 
                      Contrattazione aziendale 
 
  1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del
settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o
contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da
associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di
produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all'andamento
economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale((.
. .)), sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito  dei
lavoratori e beneficiano di uno sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di  lavoro.  Il  Governo,  sentite  le  parti
sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla  determinazione  del
sostegno fiscale e  contributivo  previsto  nel  presente  comma  nei
limiti delle risorse stanziate con  la  legge  di  stabilita'  ovvero
previste a tali fini dalla vigente legislazione. 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                             Art. 33-ter 
 
            (( (Disposizioni sulla gestione dei fondi) )) 
 
  ((1. I fondi di cui  all'articolo  33,  commi  1,  8-bis,  8-ter  e
8-quater, e quelli di  cui  all'articolo  33-bis,  gestiti  in  forma
separata  e  autonoma  dall'amministrazione  della  societa'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato  in  regime  di  libera
concorrenza)). 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                               Art. 38 
 
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale 
 
  1. Al fine di  realizzare  una  maggiore  economicita'  dell'azione
amministrativa e favorire la piena  operativita'  e  trasparenza  dei
pagamenti,   nonche'   deflazionare   il   contenzioso   in   materia
previdenziale,  di  contenere  la  durata  dei  processi  in  materia
previdenziale,  nei  termini  di  durata  ragionevole  dei  processi,
previsti ai sensi della Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
    a) i processi  in  materia  previdenziale  nei  quali  sia  parte
l'INPS, pendenti nel  primo  grado  di  giudizio  alla  data  del  31
dicembre 2010,  per  i  quali,  a  tale  data,  non  sia  intervenuta
sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro  500,00,  si
estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa  economica  a
favore del ricorrente. L'estinzione e'  dichiarata  con  decreto  dal
giudice, anche d'ufficio.  Per  le  spese  del  processo  si  applica
l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile." 
    b) Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente: 
        "Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita'  civile,
sordita' civile, handicap  e  disabilita',  nonche'  di  pensione  di
inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla  legge  12
giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per  il
riconoscimento dei propri diritti presenta  con  ricorso  al  giudice
competente ai sensi dell'articolo 442 codice  di  procedura  civile.,
presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza  di
accertamento tecnico per  la  verifica  preventiva  delle  condizioni
sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede  a
norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile,  in  quanto
compatibile nonche' secondo le previsioni  inerenti  all'accertamento
peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 
        L'espletamento    dell'accertamento    tecnico     preventivo
costituisce condizione di procedibilita'  della  domanda  di  cui  al
primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto  a
pena di decadenza o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la
prima udienza. Il  giudice  ove  rilevi  che  l'accertamento  tecnico
preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di  quindici  giorni  per  la
presentazione  dell'  istanza  di  accertamento  tecnico  ovvero   di
completamento dello stesso. 
        La  richiesta  di  espletamento   dell'accertamento   tecnico
interrompe la prescrizione. 
        Il  giudice,  terminate  le  operazioni  di  consulenza,  con
decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un  termine  perentorio  non
superiore  a  trenta  giorni,  entro  il  quale  le  medesime  devono
dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se  intendono
contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. 
        In assenza di contestazione, il giudice, se  non  procede  ai
sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza  entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto   dal   comma
precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo  le
risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico
dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'
modificabile, e' notificato agli  enti  competenti,  che  provvedono,
subordinatamente alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente,  al  pagamento  delle   relative
prestazioni, entro 120 giorni. 
        Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato  di
contestare le conclusioni del consulente  tecnico  dell'ufficio  deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di
dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a  pena
di inammissibilita', i motivi della contestazione."; 
      2) all'articolo 152 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie,  e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «A tale fine  la  parte  ricorrente,  a
pena di inammissibilita' di ricorso, formula  apposita  dichiarazione
del valore della prestazione  dedotta  in  giudizio,  quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.»; 
    c) all'articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies.  Gli
enti previdenziali provvedono  al  pagamento  delle  somme  dovute  a
titolo  di  spese,  competenze  e  altri  compensi  in   favore   dei
procuratori   legalmente   costituiti    esclusivamente    attraverso
l'accredito delle medesime sul conto corrente  degli  stessi.  A  tal
fine il procuratore della parte e' tenuto a  formulare  richiesta  di
pagamento delle somme di cui al  periodo  precedente  alla  struttura
territoriale  dell'Ente  competente  alla   liquidazione,   a   mezzo
raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   o   posta   elettronica
certificata, comunicando  contestualmente  gli  estremi  del  proprio
conto corrente bancario e non puo' procedere alla  notificazione  del
titolo esecutivo ed  alla  promozione  di  azioni  esecutive  per  il
recupero  delle  medesime  somme  se  non  decorsi  120  giorni   dal
ricevimento di tale comunicazione."; 
    d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1970  n.
639,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
      1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le
decadenze previste dai commi che precedono si  applicano  anche  alle
azioni giudiziarie aventi ad  oggetto  l'adempimento  di  prestazioni
riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori  del  credito.
In tal caso  il  termine  di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
      2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: 
        "47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei  arretrati,
ancorche' non liquidati e dovuti a seguito  di  pronunzia  giudiziale
dichiarativa del relativo  diritto,  dei  trattamenti  pensionistici,
nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88,  o  delle  relative  differenze  dovute  a
seguito di riliquidazioni.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  si
applicano dal 1° gennaio 2012. 
  3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, lettera b), numero 2), e per  i  giudizi  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa  al
valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano
anche ai giudizi pendenti in primo grado  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. (34) 
 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la
voce n. 2529. 
  6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo  12
e' inserito il seguente: 
    "12-bis. (Notifica  mediante  pubblicazione  telematica)  1.  Con
riferimento alle giornate di occupazione successive  al  31  dicembre
2010, dichiarate dai  datori  di  lavoro  e  comunicate  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi  dell'articolo  6,
commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto  1993,  n.375,  per
gli operai  agricoli  a  tempo  determinato,  per  i  compartecipanti
familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi  annuali  di
cui  all'articolo  12  sono  notificati  ai  lavoratori   interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata  dall'INPS  nel  proprio
sito internet entro il mese di  marzo  dell'anno  successivo  secondo
specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ". 
  7. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 MAGGIO 2024, N. 63)). In caso di
riconoscimento  o   di   disconoscimento   di   giornate   lavorative
intervenuti dopo  la  compilazione  e  la  pubblicazione  dell'elenco
nominativo annuale,  l'INPS  provvede  alla  notifica  ai  lavoratori
interessati mediante comunicazione individuale a mezzo  raccomandata,
posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la
piena conoscibilita'. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO  2020,  N.
76, COME MODIFICATO DALL' AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 23 LUGLIO 2020,
N. 184. 
  ((7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7  in  merito
alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di
variazione, l'INPS  procede  alla  pubblicazione,  con  le  modalita'
telematiche  previste  dall'articolo  12-bis  del  regio  decreto  24
settembre 1940, n. 1949,  degli  elenchi  nominativi  trimestrali  di
variazione di  cui  all'articolo  9-quinquies  del  decreto-legge  1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608. 
  7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare,  entro  il  31  dicembre
2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis  del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei
provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati
a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con
comunicazione individuale a  mezzo  raccomandata,  posta  elettronica
certificata  o  altra  modalita'  idonea   a   garantire   la   piena
conoscibilita'.)) 
  8. All'articolo 10, comma 6 - bis del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  le  parole  da:  "formulata"  a:  "competente  "sono
sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal  giudice,  il
quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via telematica, apposita  comunicazione
al direttore della sede provinciale  dell'INPS  competente  o  a  suo
delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il
riscontro di ricevuta della predetta  comunicazione.  L'eccezione  di
nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico  legale
dell'ente e' autorizzato a partecipare alle  operazioni  peritali  in
deroga al comma primo  dell'articolo  201  del  codice  di  procedura
civile". 
 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 2 aprile 2014,  n.
69 (in G.U. 1a s.s. 9/4/2014, n. 16), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 38, comma  4,  del  decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le
disposizioni di cui al comma1, lettera  d),  si  applicano  anche  ai
giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto". 

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
								
								
								
								
								

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
                               Art. 41 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 


							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							

							
						
					
			
				
		    		
					
						
							
						
					
				
				
						
							
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                                         (( (Articolo 40 comma 1-ter) 
 

             Parte di provvedimento in formato grafico))