DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2002 , n. 247

Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia.

 Vigente al: 3-6-2024  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare   l'articolo   70,  comma  9,  che  demanda  ad  apposito
regolamento  la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale
per il personale della carriera prefettizia;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  Considerata  la  necessita'  di  uno  stabile  sistema di relazioni
sindacali,  improntato  alla prevenzione delle controversie sindacali
che,  in considerazione della centralita' delle funzioni dirigenziali
svolte e della peculiarita' dell'ordinamento della carriera, assicuri
un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato;
  Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22
ottobre 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 settembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente regolamento si applica al personale della carriera
prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) amministrazione:   il   Ministero   dell'interno,   nelle  sue
articolazioni centrali e periferiche;
    b) personale:  il  personale  della  carriera  prefettizia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    c) organizzazioni    sindacali:   le   organizzazioni   sindacali
rappresentative del personale della carriera prefettizia;
    d) ufficio relazioni sindacali: l'ufficio relazioni sindacali del
Dipartimento  degli  affari  interni  e  territoriali  del  Ministero
dell'interno.
                               Art. 3.
          Relazioni sindacali e istituti di partecipazione
  1.  Le  relazioni  sindacali  si  articolano  nei  seguenti modelli
relazionali:
    a) procedimento   negoziale,  di  cui  al  capo  II  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    b) concertazione,   consultazione,  informazione,  nonche'  altre
forme di partecipazione.
                               Art. 4.
                            Informazione
  1.   L'amministrazione,   allo   scopo  di  rendere  trasparente  e
costruttivo  il  confronto  tra  le  parti  a  tutti  i livelli delle
relazioni  sindacali,  informa  periodicamente  e  tempestivamente le
organizzazioni   sindacali   sugli   atti  organizzativi  di  valenza
generale,   anche  di  carattere  finanziario,  aventi  riflessi  sul
rapporto di impiego della carriera prefettizia.
  2.  Ai  fini  di  una  piu'  compiuta  informazione,  le  parti, su
richiesta,  si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso,
in  presenza  di  iniziative  concernenti  le linee di organizzazione
degli  uffici  ovvero  per  l'innovazione  tecnologica,  nonche'  per
eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione
dei servizi.
  3.   L'amministrazione   fornisce  un'informazione  preventiva  sui
criteri generali inerenti le seguenti materie:
    a) sistemi  di  valutazione  dell'attivita'  del  personale,  ivi
compresi   quelli  di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    b) conferimento,  revoca  e  rotazione  negli  incarichi  e nelle
funzioni,  ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    c) individuazione  dei  posti  di  funzione  e  graduazione delle
posizioni funzionali;
    d) individuazione  dei  posti  disponibili  nelle qualifiche e le
relative  sedi  di servizio, come previsto dall'articolo 13, comma 2,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    e) invii  in  missione  e  conferimento  degli  incarichi  di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    f) iniziative socio-assistenziali in favore del personale;
    g) formazione e aggiornamento professionale;
    h) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    i) ordini   del   giorno   delle   riunioni   del   Consiglio  di
amministrazione  e delle commissioni previste dal decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139.
  4.   L'informazione  preventiva  e'  fornita  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3,
almeno    cinque    giorni   prima,   inviando   contestualmente   la
documentazione.
  5.   Per   le  materie  di  cui  al  comma  1,  lettere  f)  e  h),
l'informazione e' fornita anche a livello periferico.
  6.  L'amministrazione  puo'  individuare  modalita' di informazione
preventiva  piu'  articolate, anche in materie non comprese nel comma
3.
  7.  L'amministrazione  fornisce,  a  livello centrale e periferico,
un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni
dall'emanazione dell'atto:
    a) provvedimenti  e  atti  di gestione rilevanti ai fini del buon
andamento  degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed
estinzione del rapporto di impiego;
    b) verifica  sulla  applicazione  dei  criteri  generali  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
    c) attuazione dei programmi di formazione del personale;
    d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
                               Art. 5.
                            Concertazione
  1.  Le  organizzazioni  sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi
dell'articolo 4,   comma  3,  possono  attivare,  mediante  richiesta
scritta,  la  concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti
materie:
    a) sistemi  di  valutazione  dell'attivita'  del  personale,  ivi
compresi   quelli  di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    b) conferimento,  revoca  e  rotazione  negli  incarichi  e nelle
funzioni,  ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    c) individuazione  dei  posti  di  funzione  e  graduazione delle
posizioni funzionali;
    d) individuazione  dei  posti  disponibili  nelle qualifiche e le
relative  sedi  di  servizio come previsto dall'articolo 13, comma 2,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    e) invii  in  missione  e  conferimento  degli  incarichi  di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
    f) formazione e aggiornamento professionale.
  2.  La  concertazione  si  svolge in appositi incontri che iniziano
entro  il  quarto  giorno  dalla  data  di ricezione della richiesta;
durante   la   concertazione   le   parti   si   adeguano,  nei  loro
comportamenti,   ai   principi   di  responsabilita',  correttezza  e
trasparenza.
  3.  La  concertazione  si  conclude nel termine massimo di quindici
giorni  dalla  sua  attivazione.  Dell'esito  della  concertazione e'
redatto  verbale  dal  quale risultino le posizioni delle parti e gli
eventuali  impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e
decisione.
                               Art. 6.
                            Consultazione
  1.   La   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali  prima
dell'adozione  degli  atti  interni di organizzazione aventi riflesso
sul   rapporto   di   impiego   e'   facoltativa.   Essa   si  svolge
obbligatoriamente  in  materia  di  organizzazione  e  disciplina  di
strutture   e  uffici,  a  livello  centrale  e  periferico,  nonche'
consistenza e variazione della dotazione organica.
  2.   Nella   suddetta   materia,  prima  di  assumere  le  relative
determinazioni,   l'Amministrazione,  previa  adeguata  informazione,
acquisisce    senza    particolari   formalita'   il   parere   delle
organizzazioni sindacali.
                               Art. 7.
                     Comitato pari opportunita'
  1.  Al  fine  di  consentire  una  reale  parita'  uomini-donne, e'
istituito  il  Comitato  per  le  pari opportunita' con il compito di
proporre   misure  adatte  a  creare  effettive  condizioni  di  pari
opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo
delegato,  e'  composto  da  tre  rappresentanti delle organizzazioni
sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione.
Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente.
  2.  Il  Comitato  per  le pari opportunita' rimane in carica per la
durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo,
con  le  scadenze  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,  del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono
essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
                               Art. 8.
                             Commissioni
  1.  Allo  scopo  di  assicurare  una  migliore  partecipazione  del
personale   alle   attivita'  dell'amministrazione,  e'  prevista  la
possibilita'  di  costituire,  a  richiesta e senza oneri aggiuntivi,
Commissioni    bilaterali   per   l'approfondimento   di   specifiche
problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro
in  relazione  ai  processi  di riorganizzazione dell'Amministrazione
stessa  nonche'  l'ambiente,  l'igiene  e  sicurezza  del lavoro e le
attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per
le  pari  opportunita'  per quanto di sua competenza, raccolgono dati
relativi  alle  predette  materie,  che l'amministrazione e' tenuta a
fornire,  e  formulano  proposte  in  ordine  ai  medesimi  temi.  La
composizione  dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali,
e'  di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza
femminile.
                               Art. 9.
                        Diritto di assemblea
  1.  Il  personale  ha  diritto  di partecipare, durante l'orario di
lavoro,  ad  assemblee  sindacali  in  idonei  locali  concordati con
l'amministrazione,  per dieci ore annue pro capite senza decurtazione
della retribuzione.
  2.  Le  assemblee,  che  riguardano la generalita' dei dipendenti o
gruppi  di  essi,  sono  indette  con  specifico ordine del giorno su
materie di interesse per la categoria.
  3.  La  convocazione,  la sede, l'orario, l'ordine del giorno, sono
comunicati  all'amministrazione  con  preavviso  scritto  almeno  tre
giorni  prima  dello svolgimento dell'assemblea. Eventuali condizioni
eccezionali    e    motivate   che   comportassero   l'esigenza   per
l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono
essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze
sindacali promotrici.
  4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di
ciascuno  all'assemblea  e'  effettuata,  nel rispetto delle garanzie
previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dai responsabili degli
uffici e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
  5.  Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la
continuita'  delle  prestazioni indispensabili nelle unita' operative
interessate.
                              Art. 10.
                        Diritto di affissione
  1.  Le  organizzazioni  sindacali  hanno  diritto  di affiggere, in
appositi  spazi  che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in
luoghi  accessibili  a  tutto  il personale all'interno delle sedi di
servizio,  pubblicazioni,  testi  e  comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche
sistemi di informatica.
                              Art. 11.
                               S e d e
  1.  L'Amministrazione  mette  a  disposizione  delle organizzazioni
sindacali idonei locali per lo svolgimento delle loro attivita'.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 70