DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 2002 , n. 247
Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia.
Vigente al: 3-6-2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 70, comma 9, che demanda ad apposito regolamento la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Considerata la necessita' di uno stabile sistema di relazioni sindacali, improntato alla prevenzione delle controversie sindacali che, in considerazione della centralita' delle funzioni dirigenziali svolte e della peculiarita' dell'ordinamento della carriera, assicuri un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato; Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica al personale della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) amministrazione: il Ministero dell'interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche; b) personale: il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; c) organizzazioni sindacali: le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia; d) ufficio relazioni sindacali: l'ufficio relazioni sindacali del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.
Art. 3. Relazioni sindacali e istituti di partecipazione 1. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) procedimento negoziale, di cui al capo II del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; b) concertazione, consultazione, informazione, nonche' altre forme di partecipazione.
Art. 4. Informazione 1. L'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le organizzazioni sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, aventi riflessi sul rapporto di impiego della carriera prefettizia. 2. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. 3. L'amministrazione fornisce un'informazione preventiva sui criteri generali inerenti le seguenti materie: a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali; d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; f) iniziative socio-assistenziali in favore del personale; g) formazione e aggiornamento professionale; h) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; i) ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle commissioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 4. L'informazione preventiva e' fornita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la documentazione. 5. Per le materie di cui al comma 1, lettere f) e h), l'informazione e' fornita anche a livello periferico. 6. L'amministrazione puo' individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma 3. 7. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico, un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni dall'emanazione dell'atto: a) provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego; b) verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f); c) attuazione dei programmi di formazione del personale; d) resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 5. Concertazione 1. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie: a) sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali; d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; f) formazione e aggiornamento professionale. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.
Art. 6. Consultazione 1. La consultazione delle organizzazioni sindacali prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di impiego e' facoltativa. Essa si svolge obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina di strutture e uffici, a livello centrale e periferico, nonche' consistenza e variazione della dotazione organica. 2. Nella suddetta materia, prima di assumere le relative determinazioni, l'Amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalita' il parere delle organizzazioni sindacali.
Art. 7. Comitato pari opportunita' 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, e' istituito il Comitato per le pari opportunita' con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita', secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente. 2. Il Comitato per le pari opportunita' rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Art. 8. Commissioni 1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attivita' dell'amministrazione, e' prevista la possibilita' di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione stessa nonche' l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attivita' di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunita' per quanto di sua competenza, raccolgono dati relativi alle predette materie, che l'amministrazione e' tenuta a fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
Art. 9. Diritto di assemblea 1. Il personale ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che riguardano la generalita' dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse per la categoria. 3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno, sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea e' effettuata, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dai responsabili degli uffici e comunicata all'ufficio per la gestione del personale. 5. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuita' delle prestazioni indispensabili nelle unita' operative interessate.
Art. 10. Diritto di affissione 1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi di servizio, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.
Art. 11. S e d e 1. L'Amministrazione mette a disposizione delle organizzazioni sindacali idonei locali per lo svolgimento delle loro attivita'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 70