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DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
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Testo in vigore dal:  11-3-2023 al: 5-5-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto è comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.