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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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Testo in vigore dal:  31-12-2021 al: 28-2-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facoltà assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».
8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 259:
1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;
b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».
9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
11. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per l'anno 2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a decorrere dall'anno 2024».
12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;
2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione» e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;
3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;
c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».
20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno,»;
b) al comma 4, la parola «mandato» è sostituita dalla seguente:
«triennio».
21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: «Se non raggiunto dal limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno.».
23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 maggio 2022, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.
25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio di cui al successivo articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio».
26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;
b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».
27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla compensazione degli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.