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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 99

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (19G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2019
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Testo in vigore dal:  13-9-2019

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista della legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 526;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Informate le organizzazioni sindacali;
Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, nonché la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;
Ritenuto che il contenuto delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero e ragioni di speditezza e celerità rendono non necessario avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 16, 17, 18, e 19, e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero delle attività produttive,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali,
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministero delle finanze,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Ministero del commercio con l'estero,
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Ministero dell'ambiente,
il Ministero dei lavori pubblici,
il Ministero dei trasporti e della navigazione,
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministero della sanità,
il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Ministero della pubblica istruzione,
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 204, reca: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). - (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)):
«526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso.
Anche successivamente al 1°(gradi) settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione";
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.».
- Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, reca: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità):
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, reca: «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, reca: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Capo del Dipartimento). - 1. Ad ogni Dipartimento è preposto un Capo del Dipartimento.
2. Al Capo del Dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall'art. 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché:
a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del Dipartimento; in materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l'attività dell'Ufficio legislativo del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto e a supporto dei medesimi;
b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;
c) la contrattazione collettiva.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del Dipartimento si avvale dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del quale vengono altresì svolte, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché le attività generali necessarie per l'attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del Dipartimento svolge, altresì, attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio di Gabinetto, assicura il coordinamento dell'attività internazionale svolta dal Dipartimento e dalle singole direzioni generali.
3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'art. 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.
Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.
4. Ciascun Capo del Dipartimento è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero.
5. Il vice Capo è nominato tra i soggetti indicati nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico di vice Capo è conferito con le modalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi Dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è composta dal Capo di Gabinetto e dai Capi Dipartimento. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonché i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.».