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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 marzo 2010, n. 65

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. (10G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
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Testo in vigore dal:  4-9-2013
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti», e successive modifiche;
Visto in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede l'obbligo, per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico, provvedendo al trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, nonché il comma 1-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, siano individuate nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori;
Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale rientra tra le competenze dello Stato l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie e anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori e ai distributori dei beni stessi;
Ritenuto di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori, tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al produttore e la realizzazione degli obiettivi di recupero fissati a livello comunitario;
Ritenuto altresì di individuare modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di incentivarne il conferimento presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005;
Ritenuto infine di prevedere modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali da parte dei distributori, nonché degli installatori e dei gestori di centri di assistenza che agiscano in nome dei produttori di AEE professionali, al fine di agevolare l'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta separata di tali rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto n. 151 del 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche» come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio e del 23 luglio 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009:

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro raggruppamento per il trasporto ai centri di raccolta
1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97))
.
3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso.
Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.