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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 103

Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2009)
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vigente al 12/08/2009
Testo in vigore dal:  7-8-2007 al: 26-8-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, commi 6 e 19;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta dei Ministri della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinchè venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso.
4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a:
a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.
5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.
6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York.
7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni.
8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1998, n 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il
seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi
in materia di entrare e di contrasto all'evasione fiscale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,
n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006,
n. 186, supplemento ordinario, entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, è il
seguente:
"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, è
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalità di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilità dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.".
- Il testo vigente dei commi 6 e 19 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164,
è il seguente:
"6. È istituito il Ministero della solidarietà
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo
comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì
trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-bis del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il
personale in servizio presso il soppresso dipartimento
nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle
altre strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al
Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia
di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio
1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle
quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita,
congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventu¨.".
"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attività culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attività
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei
segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e città metropolitane di cui all'art.
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché
le competenze in materia di promozione e coordinamento
relativamente all'attuazione dell'art. 118, primo e secondo
comma, della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri può prendere parte alle attività del Forum
nazionale dei giovani;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali nonché le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternità e della
paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto
all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato
il Ministero della solidarietà sociale della relativa
attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente al Ministero della solidarietà sociale,
fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed
esercita altresì le funzioni di espressione del concerto
in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attività produttive dalla legge 25
febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54
e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.".
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, "Istituzione della
Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.
- La legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
settembre 1997, n. 207.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
1998, n. 369, "Regolamento recante norme per
l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia e l'adolescenza", a norma
dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
2004, n. 284, "Regolamento di organizzazione del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia",
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre
1997, n. 451, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 2004, n. 281.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989", è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O.
- Il testo vigente dell'art. 1 della citata legge 23
dicembre 1997, n. 451, è il seguente:
"Art.1 (Commissione parlamentare per l'infanzia). - 1.
È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con
compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione
degli accordi internazionali e della legislazione relativi
ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.
2. La Commissione è composta da venti senatori e da
venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera
dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente,
due vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti
sui risultati delle attività svolte da pubbliche
amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni
attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva.
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza
almeno annuale, i risultati della propria attività e
formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e
sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione
vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla
normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti
previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176.
6. È istituita la giornata italiana per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20
novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della
citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la
Commissione, determina le modalità di svolgimento della
giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.".