stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n. 250

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
nascondi
vigente al 14/09/2020
Testo in vigore dal:  17-8-1999 al: 14-9-2020
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, comunicato con nota n. 781 del 24 febbraio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dei lavori pubblici;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Autorizzazione
1. Ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato ai sensi dell'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, i comuni richiedono l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. La domanda deve contenere:
a) una relazione sulle caratteristiche tecnico funzionali degli impianti e delle loro prestazioni, con l'indicazione degli estremi di omologazione o di approvazione e gli eventuali elaborati, grafici, fotografici, informatici o di altro genere che il comune intende allegare;
b) l'indicazione degli obiettivi che il comune persegue e delle modalità di utilizzazione degli impianti ai sensi degli articoli 3, 5 e 6.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, previa verifica dell'omologazione o dell'approvazione delle apparecchiature utilizzate nell'impianto di rilevazione e delle compatibilità con gli obiettivi indicati dal comune.
4. In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui al comma 3, l'esercizio degli impianti si intende autorizzato, salva la facoltà del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, la cessazione dell'esercizio degli impianti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Puoinviare messaggi alla Camere.
Indice le elezioni della nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onoreficienze della Repubblica".
- L'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191, è il seguente:
"133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono indiduate le finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, reca: "Nuovo codice della strada".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: "Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada".
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidente del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni, è il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocittà ed autonomie locali), è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonomie locali e conferenza unificata). - 1. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Statoregioni.
2. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 133-bis dell'art. 17 della legge n. 127/1997 vedi nelle note alle premesse.