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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 153

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.

note: Entrata in vigore della legge: 10/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1999)
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vigente al 05/02/1999
Testo in vigore dal:  10-3-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Riordinamento dell'Istituto
1. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi 10 dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n.
42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, è riordinato secondo le norme della presente legge.
2. L'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, di seguito denominato "Istituto", dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra fra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Nel rispetto delle sue finalità istituzionali, l'Istituto adotta propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Università "La Sapienza" di Roma o comunque nella provincia di Roma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 1129/1939 reca norme sull'"Istituzione di un Istituto nazionale di alta matematica".
- La tabella allegata alla legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) riporta al paragrafo VI gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione esclusi dall'applicazione di detta legge.
- L'art. 8 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) così recita:
"Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà eseere espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e parecipano alla eleborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".