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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
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vigente al 23/09/2015
Testo in vigore dal:  28-3-1989 al: 20-5-2022
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Funzioni e finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS).
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro.
2. L'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalità deve conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza sull'attività dell'Istituto.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra anche la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.
4. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da quello afferente agli altri fondi amministrati. Alla gestione finanziaria dei fondi integrativi non si applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 (Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS), e il seguente:
"Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il servizio relativo ai pagamenti da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo e tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, almeno cinque giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'Istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive da esso amministrate.
In difetto delle disponibilità di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro può disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma.
In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e dovuto da parte dell'Istituto un interesse in miura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla banca di emissione.
Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo".