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LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/2006)
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vigente al 03/03/2006
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Testo in vigore dal:  15-9-1988 al: 17-3-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
((Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida.
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata))
.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1974

LEONE RUMOR - PRETI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI