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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  7-11-1946 al: 14-2-2018
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



In ogni provincia, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede.