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LEGGE 27 dicembre 1930, n. 1726

Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili. (030U1726)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-1-1931 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili resta stabilito come segue:

a) Feste nazionali:

la prima domenica di giugno: celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;

il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;

il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria.

b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di San Giuseppe;

il 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;

il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;

il giorno di Ognissanti;

il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale.

c) Solennità civili:

il giorno 11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il giorno 23 marzo: anniversario della fondazione dei Fasci;

il giorno 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno 24 maggio: anniversario della dichiarazione di guerra;

il giorno 12 ottobre: anniversario della scoperta dell'America;

il giorno 11 novembre: genetliaco di S. M. il Re.