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REGIO DECRETO 2 aprile 1921, n. 320

Che approva la tabella delle circoscrizioni dei Collegi elettorali politici. (021U0320)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  17-4-1921 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 40 e 126 del testo unico della legge elettorale politica approvato col decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Veduto il Nostro decreto 10 settembre 1919, n. 1576;

Udita la Commissione di cui all'art. 126 del citato testo unico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le circoscrizioni dei collegi elettorali e le designazioni dei rispettivi capoluoghi, sono stabilite nell'unita tabella, che, vidimata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, formerà parte integrante del testo unico della legge elettorale politica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli Fera.